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feb 2

QUANDO IL DATORE DI LAVORO COMMETTE IL REATO DI ESTORSIONE

Posted on giovedì, febbraio 2, 2012 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4290 dell’1 febbraio 2012 ha ribadito che “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata del licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi“.

Nel caso trattato dalla Suprema Corte, i lavoratori erano stati assunti venendo costretti ad accettare condizioni di pagamento inferiori rispetto a quelle contrattuali, sebbene formalmente tutto risultasse in regola: infatti, la retribuzione, formalmente corrispondente a quella dei contratti collettivi, veniva corrisposta mediante assegno ma i lavoratori dovevano restituire in contanti la “differenza” al datore di lavoro; ed ai lavoratori che rifiutavano tali condizioni veniva minacciato il licenziamento.

gen 25

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE SE L’AZIENDA LO SOSTITUISCE CON UN LAVORATORE A PROGETTO

Posted on mercoledì, gennaio 25, 2012 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012 ha ritenuto “illegittimo il licenziamento di un lavoratore quando l’azienda, a fronte di una seppur non ingente diminuzione dei servizi gestiti in appalto, affida il servizio prima svolto dal lavoratore licenziato ad un collaboratore a progetto già in forze presso la medesima impresa al fine di effettuare un evidente risparmio sui costi“. La sola necessità di ridurre i costi, infatti, non giustifica il recesso se questo viene “mascherato” con insussistenti ragioni attinenti alla riorganizzazione dell’attività.

dic 14

IL MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE NON LEGITTIMA LO SFRATTO

Posted on mercoledì, dicembre 14, 2011 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di sfratto per morosità: la Suprema Corte con la sentenza 13 dicembre 2011 n. 26709 ha stabilito che il locatore non può ottenere lo sfratto per morosità se il conduttore non ha pagato uno solo dei canoni previsti. L’inadempimento, secondo la Cassazione, non è così grave da giustificare la risoluzione del contratto.

Per aversi grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del rapporto, la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, ma va attuata avendo presente “non solo la scadenza dei canoni, non il loro importo, ma anche il comportamento della parte inadempiente“.

dic 12

LA CASSAZIONE CONDANNA L’OSPEDALE A RISARCIRE LA MADRE DI UN NEONATO PORTATORE DI HANDICAP PER LA MANCANZA DI ADEGUATA INFORMAZIONE SANITARIA

Posted on lunedì, dicembre 12, 2011 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

La Corte di cassazione con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25559 ha stabilito che l’ospedale è responsabile del danno arrecato ai genitori di un neonato portatore di handicap, se la madre non è stata adeguatamente informata sulla reale condizione del feto e non è stata messa in condizione di procedere con l’aborto terapeutico.

Il caso vedeva un uomo ed una donna diventare inaspettatamente genitori di un bambino affetto da sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti presso la clinica universitaria non fosse emerso nessun elemento rilevatore di una simile condizione del feto. Secondo la coppia, l’ospedale non aveva adeguatamente informato la gestante della tendenziale inaffidabilità dell’esame al quale era stata sottoposta e della conseguente necessità di procedere ad un ulteriore accertamento, da eseguirsi entro la ventiquattresima settimana, in modo da permetterle di esercitare la libertà di scelta dell’aborto terapeutico.

Secondo la Suprema Corte il fatto controverso attiene alla lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico e questa scelta le è stata preclusa dallo esito incerto dello esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione.

 

nov 11

TUTOR: ANNULLATA LA MULTA FATTA CON I CRITERI DELL’AUTOVELOX

Il giudice di pace di Casarano, con la sentenza 16 settembre 2011 n. 647,    ha annullato una multa per eccesso di velocità, elevata a seguito di rilevazione a mezzo del sistema "tutor", perché fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della velocità del 5% previsto dal Dm 29/10/1997 per il diverso caso degli "autovelox".
La suddetta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. 
Infatti non può ritenersi apparecchiatura “autovelox” il "tutor" in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, pertanto, che debba essere applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e, poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse dalle postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Qualora venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
La sentenza, pertanto, afferma che "nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa, l’opposizione deve essere accolta, dovendosi applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81".
 

 

ott 19

IN CASO DI SINISTRO MORTALE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO ANCHE AL CONVIVENTE MORE UXORIO DI UGUAL SESSO

Con la sentenza 12 settembre 2011, n. 9965 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento mortale, anche al convivente more uxorio di ugual sesso.
Nel caso di specie il giudice di Milano ha condannato ad un anno e tre mesi di reclusione  un automobilista colpevole  di aver provocato la morte di una persona in un incidente stradale. Inoltre, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno – sia patrimoniale che morale – sia all’anziana madre sia al convivente dell’uomo. Con riguardo alla posizione di quest’ultimo, si legge nel testo della sentenza che nel dibattimento è stata evidenziata la stabile  relazione affettiva e di convivenza da quasi quindici anni con la vittima, con cui vi erano anche documentati intensi rapporti professionali.
Il Tribunale di Milano afferma che "ciascuna unione effettiva stabile e duratura crea una condizione di vita in cui l’individuo sceglie di crescere come persona e che la sua interruzione provocata da un fatto-reato provoca una sofferenza pari a  quella che si verificherebbe in una coppia formata da persona di sesso diverso". Non si tratta, dunque, di riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti da un matrimonio civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, analoga alla situazione del convivente della donna che perde un figlio con lui convivente da tempo.


 

lug 13

IN CASO DI INCIDENTE DEL MOTOCICLISTA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA E’ RESPONSABILE PER IL GUARD RAIL DIFETTOSO

Posted on mercoledì, luglio 13, 2011 in diritto per tutti, sentenze, senza categoria, tutela del cittadino

L’ente proprietario della strada che ha omesso di controllare un guard rail difettoso è da considerarsi a tutti gli effetti il responsabile in caso di sinistro stradale anche se il conducente che ne resta coinvolto viaggiava ad una velocità sostenuta. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 28 giugno 2011, n. 14254 con la quale si afferma che l’imprudenza del centauro non cancella la violazione del gestore, tenuto a garantire la sicurezza.
Il caso vedeva un motociclista andare a sbattere, anche a causa della forte velocità, contro i paletti di sostegno di un guard-rail, i quali risultavano sporgere dal bordo del nastro orrizzontale, anche se in maniera non vistosa. Tale anomala configurazione dei paletti determinava la mutilazione del braccio destro del motociclista.
Il fatto che il conducente del mezzo, procedendo a velocità sostenuta, si sia autonomamente posto in una relazione scorretta con la situazione di pericolo non integra una condotta tale da neutralizzare la violazione di chi gestisce l’infrastruttura di collegamento, che ha il dovere di garantire le condizioni di sicurezza. Ed infatti, la Suprema Corte ha affermato che "sussiste la responsabilità della P.A., per danni derivati da difetto di manutenzione, in quanto la stessa non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem laedere".

giu 29

LA CASSAZIONE RICONOSCE IL DANNO PATRIMONIALE AL PEDONE INVESTITO CHE NON LAVORA

Posted on mercoledì, giugno 29, 2011 in diritto per tutti, sentenze, senza categoria, tutela del cittadino

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14278 del 28 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato da una ragazza, una studentessa di venti anni che era rimasta vittima, quale pedone, di un investimento sulle strisce pedonali, avverso la decisione con cui i precedenti giudici di merito avevano escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da perdita di chance sul rilievo che, all'epoca del sinistro, la ricorrente non svolgeva attività produttiva di reddito.
La Cassazione ha, invece, stabilito che il danno alla persona deve essere risarcito in maniera integrale con la conseguenza che all'infortunato deve essere riconosciuto il danno patrimoniale da perdita di chance per riduzione della capacità lavorativa anche in assenza di un'attuale impiego.
E' stato, dunque, ribadito che "deve essere riconosciuta la risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi".

giu 15

CITTADINANZA ITALIANA: ALCUNI PRINCIPI

Posted on mercoledì, giugno 15, 2011 in diritto per tutti, senza categoria, tutela del cittadino, varie

La normativa fondamentale che regola l'acquisto della cittadinanza italiana risiede nella Legge 5 febbraio 1992, n.91: essa indica il principio dello "ius sanguinis" come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza "iure soli" continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori. Per "ius sanguinis" si intende il diritto di acquisire la cittadinanza in virtù della discendenza o della filiazione, mentre lo "ius soli" fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato.
Nel 2006 è stata introdotta una nuova ipotesi di "ius soli" con la previsione dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.
Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la "iure communicatio", ossia la trasmissione all´interno della famiglia da un componente all´altro (a seguito di matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), il "beneficio di legge", allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la "naturalizzazione"(questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti).
Dunque, come recita l'articolo 1 della legge n. 91/92, è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. E', altresì, considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
L'articolo 3 stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio (articolo 5). La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (articolo 9).

 

giu 8

TABELLE DEL DANNO BIOLOGICO DEL TRIBUNALE DI MILANO: LA CASSAZIONE LE FA PROPRIE, GIUDICANDOLE GARANZIA DI EQUITA’

Posted on mercoledì, giugno 8, 2011 in diritto per tutti, sentenze, senza categoria, tutela del cittadino

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano “costituiranno, d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità".
E' importante, dunque, tenere ben presenti queste tabelle, aggiornate proprio nel 2011:
nuove tabelle del tribunale di Mlano per la liquidazione del danno biologico.
E per comprendere meglio a quale percentuale di danno biologico corrisponda un infortunio è necessario rifarsi alle tabelle allegate al
T.U. 30 giugno 1965 n.1124.
La seguente tabella, infine, consente di calcolare la percentuale di invalidità permanente dei più comuni infortuni:
tabella Inail per la valutazione del grado di invalidità permanente.