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gen 3

I GENITORI CHE INTENDONO ADOTTARE UN MINORE NON DEVONO AVERE PRECLUSIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DEL MINORE STRANIERO

Posted on martedì, gennaio 3, 2012 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze

La Cassazione, con sentenza n. 29424 depositata il 28 dicembre 2011, ha rigettato il ricorso avanzato da una coppia di coniugi avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna aveva confermato il provvedimento di rigetto della domanda di idoneità all’adozione internazionale dai medesimi proposta in considerazione delle preclusioni manifestate dai due sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero da adottare.

La Corte di appello aveva fondato la sua decisione sulle preclusioni, manifestate dai coniugi ed emerse dal verbale della loro audizione davanti al tribunale per i minorenni, sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore. Aveva ritenuto in particolare che tali preclusioni denotassero un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.

dic 14

IL MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE NON LEGITTIMA LO SFRATTO

Posted on mercoledì, dicembre 14, 2011 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di sfratto per morosità: la Suprema Corte con la sentenza 13 dicembre 2011 n. 26709 ha stabilito che il locatore non può ottenere lo sfratto per morosità se il conduttore non ha pagato uno solo dei canoni previsti. L’inadempimento, secondo la Cassazione, non è così grave da giustificare la risoluzione del contratto.

Per aversi grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del rapporto, la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, ma va attuata avendo presente “non solo la scadenza dei canoni, non il loro importo, ma anche il comportamento della parte inadempiente“.

dic 12

LA CASSAZIONE CONDANNA L’OSPEDALE A RISARCIRE LA MADRE DI UN NEONATO PORTATORE DI HANDICAP PER LA MANCANZA DI ADEGUATA INFORMAZIONE SANITARIA

Posted on lunedì, dicembre 12, 2011 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

La Corte di cassazione con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25559 ha stabilito che l’ospedale è responsabile del danno arrecato ai genitori di un neonato portatore di handicap, se la madre non è stata adeguatamente informata sulla reale condizione del feto e non è stata messa in condizione di procedere con l’aborto terapeutico.

Il caso vedeva un uomo ed una donna diventare inaspettatamente genitori di un bambino affetto da sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti presso la clinica universitaria non fosse emerso nessun elemento rilevatore di una simile condizione del feto. Secondo la coppia, l’ospedale non aveva adeguatamente informato la gestante della tendenziale inaffidabilità dell’esame al quale era stata sottoposta e della conseguente necessità di procedere ad un ulteriore accertamento, da eseguirsi entro la ventiquattresima settimana, in modo da permetterle di esercitare la libertà di scelta dell’aborto terapeutico.

Secondo la Suprema Corte il fatto controverso attiene alla lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico e questa scelta le è stata preclusa dallo esito incerto dello esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione.

 

nov 16

ECCESSO DI VELOCITA’ SULLE STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: NIENTE AUTOVELOX MA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA

Posted on mercoledì, novembre 16, 2011 in codice della strada, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23882/2011 ha condannato l’uso indiscriminato degli autovelox sulle strade “minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata. La Suprema Corte ha ricordato che la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.  La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo. 
Infatti, il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell'Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti – finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto. 

nov 11

TUTOR: ANNULLATA LA MULTA FATTA CON I CRITERI DELL’AUTOVELOX

Il giudice di pace di Casarano, con la sentenza 16 settembre 2011 n. 647,    ha annullato una multa per eccesso di velocità, elevata a seguito di rilevazione a mezzo del sistema "tutor", perché fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della velocità del 5% previsto dal Dm 29/10/1997 per il diverso caso degli "autovelox".
La suddetta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. 
Infatti non può ritenersi apparecchiatura “autovelox” il "tutor" in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, pertanto, che debba essere applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e, poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse dalle postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Qualora venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
La sentenza, pertanto, afferma che "nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa, l’opposizione deve essere accolta, dovendosi applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81".
 

 

ott 19

IN CASO DI SINISTRO MORTALE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO ANCHE AL CONVIVENTE MORE UXORIO DI UGUAL SESSO

Con la sentenza 12 settembre 2011, n. 9965 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento mortale, anche al convivente more uxorio di ugual sesso.
Nel caso di specie il giudice di Milano ha condannato ad un anno e tre mesi di reclusione  un automobilista colpevole  di aver provocato la morte di una persona in un incidente stradale. Inoltre, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno – sia patrimoniale che morale – sia all’anziana madre sia al convivente dell’uomo. Con riguardo alla posizione di quest’ultimo, si legge nel testo della sentenza che nel dibattimento è stata evidenziata la stabile  relazione affettiva e di convivenza da quasi quindici anni con la vittima, con cui vi erano anche documentati intensi rapporti professionali.
Il Tribunale di Milano afferma che "ciascuna unione effettiva stabile e duratura crea una condizione di vita in cui l’individuo sceglie di crescere come persona e che la sua interruzione provocata da un fatto-reato provoca una sofferenza pari a  quella che si verificherebbe in una coppia formata da persona di sesso diverso". Non si tratta, dunque, di riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti da un matrimonio civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, analoga alla situazione del convivente della donna che perde un figlio con lui convivente da tempo.


 

ott 11

LA CASSAZIONE CONDANNA IL GENITORE IPERPROTETTIVO NEI CONFRONTI DEL BAMBINO

Posted on martedì, ottobre 11, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 settembre-10 ottobre 2011 n.36503 , ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola.
A dire il vero il caso presenta i caratteri dell'eccezionalità, dato che il comportamento tenuto dal nonno e dalla madre aveva avuto l'effetto di danneggiare il bambino a tal punto che era arrivato ad avere disturbi deambulatori.
In ogni caso, la Suprema Corte è giunta ad affermare un principio generale secondo il quale l'eccesso di protezione, che abbia come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale, fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia.
La Cassazione ha affermato che tale ingiustificato "eccesso di accudienza",  conduce a ritenere configurato il suddetto reato, realizzato tramite condotte in grado di  ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla. 

 

set 26

QUANDO E’ IL FIGLIO A RIFIUTARE L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

Posted on lunedì, settembre 26, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18867 del 15 settembre 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli articoli 155, 155 bis e 155 sexies del Codice civile, avevano disposto l'affidamento esclusivo di una figlia in favore del padre, ritenendo che fosse contrario all’interesse superiore della stessa l'eventuale affidamento congiunto ad entrambi i genitori. Ciò che suscita particolare interesse è che la Corte ha posto a fondamento di tale decisione il fatto che la ragazzina, in sede di audizione, si fosse categoricamente opposta ad avere rapporti con la madre.
Dunque, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo il quale in sede di separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli non vada disposto quando questi ultimi, nel corso della loro audizione, si oppongano categoricamente ad avere rapporti con uno dei genitori. 

Dunque, La .

  ha confermato

set 16

SECONDO LA CASSAZIONE IL TRADIMENTO E’ UN ILLECITO DA RISARCIRE

Posted on venerdì, settembre 16, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 , ha stabilito che il tradimento del coniuge può non solo costituire causa di separazione o di divorzio, ma anche, ove ne sussistano tutti i presupposti, integrare gli estremi di un illecito civile. Infatti, per la Corte, anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, cosicchè la loro lesione da parte di un altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile".
E, si badi bene, l'azione di risarcimento per il danno subito dal coniuge tradito è assolutamente autonoma ed indipendente rispetto alla richiesta di addebito della separazione (alla quale il coniuge tradito può rinunciare senza per tale motivo perdere il diritto al risarcimento del danno subito): il diritto al risarcimento, infatti, trova fondamento nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
. ..La Suprema Corte ha, così, accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento dalla stessa avanzata relativamente al danno subito in conseguenza del fatto che il marito aveva violato i doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, l'obbligo della fedeltà.
 Dunque, l'infedeltà che abbia leso la dignita' e l'onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento danni. Ed in forza di tale orientamento vengono condannate le infedelta' coniugali consumate in modo plateale e che hanno leso la dignita' e l'onore di chi le subisce.

set 5

LA CASSAZIONE BOCCIA L’AFFIDO CONDIVISO QUANDO I GENITORI SONO TROPPO LITIGIOSI

Posted on lunedì, settembre 5, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17191/2011, rigettando la richiesta di un padre separato che chiedeva di vedere sua figlia come lo faceva la sua ex moglie, ha stabilito che l'affido condiviso "oltre a un accordo sugli obiettivi educativi, richiede una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli". Secondo i giudici di legittimità infatti, l'affido condiviso deve essere sostenuto dal rispetto per evitare che il minore crei in suo danno "un rapporto relazionale di tipo scisso". 
E, dunque, secondo la decisione della Suprema Corte, se durante la separazione i genitori si fanno la guerra continuamente, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli.