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feb 20

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE A CAUSA DELL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

Posted on lunedì, febbraio 20, 2012 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2059 del 14 febbraio 2012 ha stabilito che l’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito. In particolare la Cassazione ha affermato che “il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 cpv c.c.”.

L’unico caso in cui è ammissibile l’abbandono del tetto coniugale, come previsto dalla legge 171/1975 che ha integrato l’articolo 146 del Cc, è quello in cui sia stata proposta domanda di separazione.

feb 2

QUANDO IL DATORE DI LAVORO COMMETTE IL REATO DI ESTORSIONE

Posted on giovedì, febbraio 2, 2012 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4290 dell’1 febbraio 2012 ha ribadito che “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata del licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi“.

Nel caso trattato dalla Suprema Corte, i lavoratori erano stati assunti venendo costretti ad accettare condizioni di pagamento inferiori rispetto a quelle contrattuali, sebbene formalmente tutto risultasse in regola: infatti, la retribuzione, formalmente corrispondente a quella dei contratti collettivi, veniva corrisposta mediante assegno ma i lavoratori dovevano restituire in contanti la “differenza” al datore di lavoro; ed ai lavoratori che rifiutavano tali condizioni veniva minacciato il licenziamento.

gen 25

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE SE L’AZIENDA LO SOSTITUISCE CON UN LAVORATORE A PROGETTO

Posted on mercoledì, gennaio 25, 2012 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012 ha ritenuto “illegittimo il licenziamento di un lavoratore quando l’azienda, a fronte di una seppur non ingente diminuzione dei servizi gestiti in appalto, affida il servizio prima svolto dal lavoratore licenziato ad un collaboratore a progetto già in forze presso la medesima impresa al fine di effettuare un evidente risparmio sui costi“. La sola necessità di ridurre i costi, infatti, non giustifica il recesso se questo viene “mascherato” con insussistenti ragioni attinenti alla riorganizzazione dell’attività.

gen 17

DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO:E’ SEMPRE NECESSARIA L’ASSISTENZA DELL’AVVOCATO

Posted on martedì, gennaio 17, 2012 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze

La Corte di Cassazione con la sentenza  7 dicembre 2011, n. 26365 ha affermato come per la regolarità dell’istanza di divorzio, anche quando essa sia presentata in via congiunta dalle parti, sia sempre necessaria la presenza dell’avvocato.

E’ stata respinta, quindi, la tesi in base alla quale la difesa di un legale non sarebbe necessaria in quanto la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio darebbe origine ad un procedimento camerale di volontaria giurisdizione.

La Suprema Corte afferma che “il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento came­rale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l’applicazione della regola della necessità della dife­sa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenzio­si regolati secondo il rito ordinario. Nel caso dello scioglimento o cessazione degli ef­fetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispo­ne è evidente, trattandosi di provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sen­tenza destinata a passare in giudicato”.

A differenza di quanto avviene nel procedimento per separazione consensuale in cui l’effetto viene prodotto dalla volontà delle parti, nella ipotesi di divorzio è il tribunale che, in seguito alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, prende la decisione in merito.

E’, quindi, nulla, per la Suprema Corte, la sentenza di divorzio nel caso in cui la domanda di divorzio venga sottoscritta solamente dalle parti personalmente.

gen 3

I GENITORI CHE INTENDONO ADOTTARE UN MINORE NON DEVONO AVERE PRECLUSIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DEL MINORE STRANIERO

Posted on martedì, gennaio 3, 2012 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze

La Cassazione, con sentenza n. 29424 depositata il 28 dicembre 2011, ha rigettato il ricorso avanzato da una coppia di coniugi avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna aveva confermato il provvedimento di rigetto della domanda di idoneità all’adozione internazionale dai medesimi proposta in considerazione delle preclusioni manifestate dai due sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero da adottare.

La Corte di appello aveva fondato la sua decisione sulle preclusioni, manifestate dai coniugi ed emerse dal verbale della loro audizione davanti al tribunale per i minorenni, sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore. Aveva ritenuto in particolare che tali preclusioni denotassero un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.

dic 14

IL MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE NON LEGITTIMA LO SFRATTO

Posted on mercoledì, dicembre 14, 2011 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di sfratto per morosità: la Suprema Corte con la sentenza 13 dicembre 2011 n. 26709 ha stabilito che il locatore non può ottenere lo sfratto per morosità se il conduttore non ha pagato uno solo dei canoni previsti. L’inadempimento, secondo la Cassazione, non è così grave da giustificare la risoluzione del contratto.

Per aversi grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del rapporto, la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, ma va attuata avendo presente “non solo la scadenza dei canoni, non il loro importo, ma anche il comportamento della parte inadempiente“.

dic 12

LA CASSAZIONE CONDANNA L’OSPEDALE A RISARCIRE LA MADRE DI UN NEONATO PORTATORE DI HANDICAP PER LA MANCANZA DI ADEGUATA INFORMAZIONE SANITARIA

Posted on lunedì, dicembre 12, 2011 in diritto per tutti, sentenze, tutela del cittadino

La Corte di cassazione con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25559 ha stabilito che l’ospedale è responsabile del danno arrecato ai genitori di un neonato portatore di handicap, se la madre non è stata adeguatamente informata sulla reale condizione del feto e non è stata messa in condizione di procedere con l’aborto terapeutico.

Il caso vedeva un uomo ed una donna diventare inaspettatamente genitori di un bambino affetto da sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti presso la clinica universitaria non fosse emerso nessun elemento rilevatore di una simile condizione del feto. Secondo la coppia, l’ospedale non aveva adeguatamente informato la gestante della tendenziale inaffidabilità dell’esame al quale era stata sottoposta e della conseguente necessità di procedere ad un ulteriore accertamento, da eseguirsi entro la ventiquattresima settimana, in modo da permetterle di esercitare la libertà di scelta dell’aborto terapeutico.

Secondo la Suprema Corte il fatto controverso attiene alla lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico e questa scelta le è stata preclusa dallo esito incerto dello esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione.

 

nov 16

ECCESSO DI VELOCITA’ SULLE STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: NIENTE AUTOVELOX MA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA

Posted on mercoledì, novembre 16, 2011 in codice della strada, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23882/2011 ha condannato l’uso indiscriminato degli autovelox sulle strade “minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata. La Suprema Corte ha ricordato che la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.  La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo. 
Infatti, il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell'Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti – finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto. 

nov 11

TUTOR: ANNULLATA LA MULTA FATTA CON I CRITERI DELL’AUTOVELOX

Il giudice di pace di Casarano, con la sentenza 16 settembre 2011 n. 647,    ha annullato una multa per eccesso di velocità, elevata a seguito di rilevazione a mezzo del sistema "tutor", perché fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della velocità del 5% previsto dal Dm 29/10/1997 per il diverso caso degli "autovelox".
La suddetta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. 
Infatti non può ritenersi apparecchiatura “autovelox” il "tutor" in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, pertanto, che debba essere applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e, poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse dalle postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Qualora venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
La sentenza, pertanto, afferma che "nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa, l’opposizione deve essere accolta, dovendosi applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81".
 

 

ott 19

IN CASO DI SINISTRO MORTALE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO ANCHE AL CONVIVENTE MORE UXORIO DI UGUAL SESSO

Con la sentenza 12 settembre 2011, n. 9965 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento mortale, anche al convivente more uxorio di ugual sesso.
Nel caso di specie il giudice di Milano ha condannato ad un anno e tre mesi di reclusione  un automobilista colpevole  di aver provocato la morte di una persona in un incidente stradale. Inoltre, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno – sia patrimoniale che morale – sia all’anziana madre sia al convivente dell’uomo. Con riguardo alla posizione di quest’ultimo, si legge nel testo della sentenza che nel dibattimento è stata evidenziata la stabile  relazione affettiva e di convivenza da quasi quindici anni con la vittima, con cui vi erano anche documentati intensi rapporti professionali.
Il Tribunale di Milano afferma che "ciascuna unione effettiva stabile e duratura crea una condizione di vita in cui l’individuo sceglie di crescere come persona e che la sua interruzione provocata da un fatto-reato provoca una sofferenza pari a  quella che si verificherebbe in una coppia formata da persona di sesso diverso". Non si tratta, dunque, di riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti da un matrimonio civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, analoga alla situazione del convivente della donna che perde un figlio con lui convivente da tempo.