LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 19
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 19: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
L'articolo 19 della nostra Costituzione garantisce la libertà di culto ad ogni individuo: tutti, cittadini italiani e non, hanno diritto di professare liberamente la propria fede. Il diritto di professare la propria fede religiosa è, dunque, parte dei diritti fondamentali di cittadini e di migranti, nonché di coloro che anche temporaneamente si trovano nel territorio dello Stato.
L'avverbio liberamente significa che nessuno può essere costretto a professare una fede; dunque, la Costituzione garantisce anche il diritto di non professare alcuna fede.
La libertà religiosa, nel suo nucleo fondante, è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione (come ha sostenuto anche la Corte costituzionale). In quanto tale, è considerato irrinunciabile e indisponibile.
La libertà di culto si estende a tutte le attività generalmente collegate ad esso, dal proselitismo ai rituali, e abbraccia sia i fenomeni religiosi indivuduali che quelli in forma associata.
La professione di fede deve essere, dunque, intesa in senso ampio, non solo come manifestazione del proprio credo, ma anche come messa in pratica dello stesso: la tutela costituzionale, perciò, investe non solo l’aspetto statico dell’adesione ad una fede, ma anche quello dinamico dei comportamenti conseguenti ad essa, tra i quali rientra anche il diritto di unirsi in gruppi con finalità religiose.
La facoltà di professare una fede comporta la libertà di dichiarare in privato e in pubblico i principi religiosi o filosofici cui l’individuo o il gruppo aderiscono, di manifestare l’appartenenza ad una o a nessuna confessione, di tenere un comportamento coerente con tali principi. Ma comporta anche la possibilità di non farlo o di farlo solo privatamente.
L’esercizio del culto è imprescindibile dal diritto di farne propaganda: proprio per tale ragione l'articolo 19 della Costituzione garantisce il diritto di proselitismo.
Pacifico il diritto di esercitare in privato il culto, la Costituzione si spinge sino a garantire anche l'esercizio in pubblico del culto. E per esercitare il culto le confessioni e i credenti devono poter disporre di spazi idonei a svolgere tale attività. Ne deriva l’obbligo per lo Stato non solo di consentire ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto, in quanto in essi si esercita una attività delle formazioni sociali a carattere religioso.
L'articolo 19 pone un solo limite alla libertà religiosa e, cioè, che non si pongano in essere riti contrari al buon costume.
Occorre immediatamente sottolineare che la Costituzione vieta solo l'espressione esterna, ossia il rito, contraria al buon costume. Il rito è un insieme di regole, in un determinato contesto sociale, per manifestare i valori che si perseguono. Quando il rito è contrario al buon costume non si può esercitare, ma resta la libertà di religione. In altre parole, l’esternalizzazione di una confessione religiosa contraria al buon costume non è ammessa, ma la fede interiore è sempre ammessa.
Dunque, è tutelata dalla Costituzione la libertà religiosa di colui che abbraccia idealmente principi contrari al buon costume, purchè non ponga in essere tali principi con manifestazioni concrete che offendano la pubblica morale. Il fatto che una religione preveda la poligamia, ad esempio, è contrario al buon costume, ma finché la contrarietà al buon costume è a livello teorico, si rimane nella libertà di pensiero; quando, invece, si esplica in un rituale, si incontra il limite posto dall'articolo 19.
Sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono la morale sessuale. Inoltre possono essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone.
Non bisogna, poi, dimenticare che riguardo alla libertà di esercizio del culto entrano in gioco ulteriori limiti, a cominciare dal rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Così, non solo non potranno essere ritenuti legittimi riti nei quali si danneggi la vita o l’integrità fisica di soggetti anche consenzienti o di animali, ma nemmeno pratiche di culto espletate in modo tale da arrecare rilevante disturbo a terzi.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 18
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 18: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".
L'articolo 18 della nostra Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto di costituirsi in associazioni: per associazione si intendono quelle formazioni sociali che hanno una base volontaria ed un nucleo di organizzazione e di stabilità (in tale ultimo aspetto differiscono dalle riunioni). Questo diritto, che si ricollega a quanto già affermato dall'art. 2 ("la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove sisvolge la sua personalità), investe tutte le forme associative, dalle associazioni sportive alle società commerciali, dalle fondazioni ai partiti.
La Costituzione pone tre fondamentali garanzie al diritto di associazione.
Innanzitutto, l'adesione alle associazioni deve essere libera, ossia non deve essere obbligatoria per il cittadino: si tratta, dunque, di una libertà negativa (il cittadino ha il diritto di non associarsi). Nonostante ciò, la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme all'art. 18 l'esistenza di associazioni di fatto obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività professionali (si pensi all'ordine dei medici, degli avvocati, dei giornalisti ecc.): tale interpretazione mi trova completamente in disaccordo. L'adesione a qualsiasi tipo di associazione deve essere assolutamente libera e la volontà di non aderire ad una di esse non deve comportare alcuna conseguenza negativa per il cittadino.
In secondo luogo, la creazione dell'associazione può avvenire senza autorizzazione: non vi può essere alcun intervento delle autorità pubbliche che condizioni la creazione di un'associazione ad una propria valutazione, concessione o autorizzazione.
La terza garanzia riguarda il fine per il quale un'associazione viene costituita: ebbene, la Costituzione esclude che la legge possa porre limiti o divieti specifici per le associazioni, le quali possono perseguire tutti i fini che anche i singoli possono perseguire, con l'unico limite del rispetto della legge penale. Possono, dunque, essere vietate solo le associazioni che hanno come scopo la commissione di reati previsti dalla legge penale.
L'articolo 18 espressamente proibisce la creazione di associazioni segrete o paramilitari.
Per associazioni segrete (come recita la legge 17/1982, chiamata "legge P2") si intendono "quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità o attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche di ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".
Le associazioni paramilitari, invece, sono quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare: dunque, la Costituzione proibisce il perseguimento di scopi politici a tutte le organizzazioni che abbiano una struttura di carattere militare. E per aversi una struttura di carattere militare non è necessario possedere armi o divise, essendo sufficiente l'esistenza di una struttura gerarchica suddivisa in gradi e di una disciplina analoga a quella militare.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 17
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 17: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".
I diritti che attengono alla sfera pubblica dell'individuo sono posti a tutela della dimensione sociale della persona. Essa si esprime in due direzioni: da un lato, nella libertà di espressione del proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, dall'altro, nella libertà di riunirsi (art. 17 Cost.) e di associarsi (art. 18 Cost.), dando luogo a quelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (art. 2 Cost.).
Tali libertà sono connesse all'iniziativa politica delle persone, perciò la loro tutela ha il doppio significato di garantire la sfera di interessi sociali dei cittadini ma anche di garantire il buon funzionamento del dibattito democratico.
Dunque, l'articolo 17 della Costituzione assicura a tutti i cittadini la libertà di riunirsi pacificamente e senza armi.
Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo: è da considerarsi riunione, perciò, un corteo (di fatto, una riunione in movimento) oppure una processione religiosa oppure un'assemblea, un comizio od un convegno.
La Costituzione pone due condizioni al diritto di riunirsi: 1) che la riunione avvenga in modo pacifico, dunque, non al fine di provocare tumulti, guerriglia, disordini o interruzioni di pubblici servizi; 2) che non vengano utilizzate armi, intese come tutti quegli strumenti chiaramente in grado di essere utilizzate per nuocere e provocare lesioni.
Dunque, se la riunione rispetta le due suddette condizioni è perfettamente legittima e assolutamente libera.
A seconda del luogo in cui si svolgono, le riunioni si distinguono in riunioni in luogo privato, riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico.
Le prime sono quelle che si svolgono in luoghi di privata dimora, pertanto il loro svolgimento è garantito dalla libertà di domicilio sancita dall'art. 14 della Costituzione.
Le riunioni in luogo aperto al pubblico sono, invece, quelle che si svolgono in luoghi in cui l'accesso del pubblico è regolamentato da chi ne ha la disponibilità (ad esempio, si pensi ad un cinema o ad uno stadio). Ebbene, per queste riunioni non è richiesto alcun preavviso alle autorità di pubblica sicurezza.
Da ultimo, le riunioni in luogo pubblico sono quelle che si svolgono in quei luoghi in cui ognuno può transitare liberamente, come le strade e le piazze. Perciò la libertà di riunione può entrare in conflitto con la libertà di circolazione: ed è per tale ragione che l'articolo 17 della Costituzione prevede l'obbligo del preavviso. In particolare, i promotori della riunione debbono dare preavviso in forma scritta almeno tre giorni prima al questore, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'oggetto della riunione.
Tuttavia, occorre sottolineare che si tratta di preavviso e non di autorizzazione: dunque, una riunione che avvenga senza il dovuto preavviso è comunque legittima; semmai la conseguenza sarà una responsabilità degli organizzatori per non avere assolto al'obbligo di preavviso.
Una volta data comunicazione della prossima riunione all'autorità di pubblica sicurezza, questa può vietare preventivamente la riunione stessa "soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica". Dunque, solo un provvedimento motivato (impugnabile davanti ad un giudice) che attesti la pericolosità per la sicurezza pubblica della riunione può impedirne lo svolgimento.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 16
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 16: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".
L'articolo 16 della Costituzione pone la libertà di circolazione e di soggiorno in stretta dipendenza dalla libertà personale: è evidente che la libertà di disporre della propria persona fisica comprenda anche la libertà di sposatmento e di circolazione. Tuttavia, questo diritto costituzionale non possiede la caratteristica dell'inviolabilità (sul cui significato abbiamo già discusso) e soprattutto non spetta ad ogni uomo ma solo ai cittadini italiani: assume, dunque, una fondamentale importanza il possesso della cittadinanza.
Non trova, dunque, riconoscimento costituzionale il diritto di chi non è cittadino italiano (ma ad esso è equiparato il cittadino di uno Stato dell'Unione europea) ad entrare nel territorio nazionale ed a circolarvi liberamente.
La libertà di circolazione è garantita ai cittadini da una riserva di legge rafforzata per contenuto ma non da riserva di giurisdizione. Le limitazioni alla circolazione devono essere stabilite dalla legge "in via generale per motivi di sanità e di sicurezza"; la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che il termine "sicurezza" non starebbe ad indicare la sola incolumità fisica delle persone (il c.d. ordine pubblico in senso materiale) ma più in generale l'ordinato vivere civile, comprensivo della pubblica moralità (il c.d. ordine pubblico in senso ideale). Tuttavia, il limite della sicurezza non può in alcun modo riguardare le scelte politiche delle persone. Il significato e la ragione di questa precisazione, compiuta dall'articolo 16, possono essere pienamente compresi solo considerando il fatto che la Costituzione ha così inteso chiaramente ripudiare l'uso indiscriminato, fatto dal regime fascista, delle misure di prevenzione personale (ad esempio il confino), applicate quasi sempre per ragioni politiche, che potevano essere adottate anche in base a semplici indizi o sospetti (non presupponendo necessariamente la commissione dei reati).
Tra i provvedimenti tipici che rientrano nelle limitazioni consentite dall'articolo 16 vi sono i c.d. cordoni sanitari, istituiti per evitare il propagarsi di un'epidemia o per prevenire un contagio; un altro esempio è costituito dalle misure restrittive disposte dalle forze di pubblica sicurezza in occasione di perquisizioni estese ad interi blocchi di edifici.
Quanto alle norme che regolano o limitano l'uso delle strade per motivi di sicurezza o di protezione di altri interessi pubblici (ad esempio, la tutela del paesaggio, della salute pubblica o dei centri storici), esse non incidono proprio sulla libertà di circolazione. La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che siano legittime misure che incidono sul movimento della popolazione (divieti, targhe alterne, pedaggi, chiusure per fasce orarie dei centri storici) pur essendo basate su esigenze di pubblico interesse diverse da quelle che attengono ai piani della sicurezza e della sanità: il buon uso e la conservazione della cosa pubblica giustificano questo tipo di misure, le quali debbono essere giudicate con i criteri della ragionevolezza e della proporzionalità.
Identico discorso vale per le norme urbanistiche ed edilizie che restringono il diritto dell'individuo di scegliere il luogo in cui abitare.
La libertà degli spostamenti è riconosciuta sia all'interno del territorio nazionale che in uscita da esso ed è subordinata al possesso di un valido documento di riconoscimento (passaporto o carta d'identità).
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 15
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 15: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".
L'articolo 15 della Costituzione garantisce e tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Occorre subito dire che i soggetti titolari del diritto sono tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri, tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche e la tutela si applica sia al mittente che al destinatario del messaggio.
Il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza rientra tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere qualificato come "inviolabile": il suo contenuto non può, dunque, essere oggetto di revisione costituzionale e non può essere oggetto di restrizioni o limitazioni da parte di alcuno dei poteri costituiti, se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante (e semprechè l'intervento limitativo rispetti la duplice riserva già vista a proposito dell'art. 13, di legge e di giurisdizione).
Quanto al concetto di corrispondenza, può essere utile fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 616 del codice penale, il quale afferma che con tale termine si intende la comunicazione "epistolare, quella telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza". Inoltre, è la stessa norma costituzionale a contenere una cosiddetta clausola aperta, cioè la possibilità, espressa con la locuzione "ogni altra forma di comunicazione", che il summenzionato diritto si adatti nel tempo a seconda dei mezzi di comunicazione che si rendano disponibili con lo sviluppo tecnologico.
Esattamente come per i due articoli precedenti, anche in tema di inviolabilità della corrispondenza, solo la legge può stabilire quando e come la libertà può essere limitata, e solo l’autorità giudiziaria (il magistrato) può disporre strumenti per limitarla nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Uno strumento utilizzato dall'autorità giudiziaria che ha l'effetto di limitare la segretezza delle comunicazioni è certamente l'intercettazione: nel diritto processuale penale essa è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale, e consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica.
Ovviamente, questo strumento subisce i limiti posti dall'art. 15 della Costituzione, relativamente alla riserva di legge e alla riserva di giurisdizione: infatti, l'intercettazione può essere disposta solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall'art. 266 del codice di procedura penale e deve essere autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANATE DELLE LETTURE – ARTICOLO 14
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 14: "Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".
L'articolo 14 della Costituzione costituisce il diretto ampliamento del precedente articolo 13. Infatti, mentre quest'ultimo riguarda la sfera personale (intesa come corporeità della persona) dell'uomo e, come visto, ne sancisce l'inviolabilità, l'articolo in questione allarga la prospettiva, venendo a considerare ciò che, per sua stessa natura, afferisce in maniera più stretta all'individuo: ossia il suo domicilio.
Intanto, occorre cercare di capire cosa si intende per domicilio. Non bisogna commettere l'errore di riferirsi alla distinzione di stampo giuscivilistico tra domicilio, residenza e dimora. Secondo il diritto civile la dimora è il luogo dove la persona si trova attualmente, anche per breve tempo; la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Ebbene, la Costituzione, parlando di inviolabilità del domicilio, non intende riferirsi solo al luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei suoi affari. In realtà, l'articolo 14 tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, l'inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità della persona. Dunque, quale che sia la natura civilistica del luogo (dimora, residenza o domicilio), qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o delle attività lavorative è coperto dalla garanzia costituzionale sancita dall'articolo 14.
Come per la libertà personale, così anche per il domicilio la Costituzione afferma l'inviolabilità, ossia una sorta di confine che non deve essere oltrepassato nè dallo Stato nè da altri soggetti privati. Ancora una volta, dunque, si manifesta questa doppia tutela per la persona e per la sua sfera di libertà: il domicilio riceve protezione, da una parte, nei confronti di ogni abuso proveniente dal potere costituito e ,dall'altra, nei confronti di ogni violazione da parte di altri soggetti privati. E proprio a difesa della libertà domiciliare dell'individuo, lo Stato punisce (si vedano gli artt. 614 e seguenti del codice penale) qualsiasi violazione di domicilio commessa da una persona in danno di un'altra.
Tuttavia, l'interesse generale dello Stato al perseguimento dei reati, alla sicurezza nazionale, alla salute pubblica potrebbe scontrarsi con l'assoluta intangibilità dei luoghi privati in cui si svolge la personalità dell'individuo. Occorre che due beni giuridici contrapposti trovino equilibrio. E questo equilibrio viene cercato dalla Costituzione attraverso la previsione di una doppia riserva, di legge e di giurisdizione.
Come per la libertà personale, anche in tema di inviolabilità del domicilio, solo la legge può stabilire quando e come la libertà può essere limitata, e solo l’autorità giudiziaria (il magistrato) può disporre strumenti per limitarla nei casi e nei modi previsti dalla legge. L'articolo 14, infatti, prevede che, all'interno del domicilio non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
L'ispezione nel diritto processuale penale è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato agli artt. 244 e seguenti del codice di procedura penale. L'art. 244 prevede che l'ispezione può essere disposta dall'autorità giudiziaria quando occorre accertare le tracce e gli effetti materiali del reato. La perquisizione, anch'essa un mezzo di ricerca della prova tipico, è prevista e disciplinata agli art. 247 e seguenti del codice di procedura penale. Si tratta di attività diretta a individuare e acquisire il corpo del reato o cose pertinenti al reato. L'art. 247 c.p.p. prevede che la perquisizione possa essere disposta dall'autorità giudiziaria quando ricorre il fondato motivo che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (in tal caso si ha perquisizione personale, disciplinata dall'art.249 c.p.p.); ovvero quando ricorre il fondato motivo che tali cose si trovino in un luogo determinato ovvero in tale luogo determinato sia possibile eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso (perquisizione locale, ex art.250 c.p.p.). Il sequestro, parimenti un mezzo di ricerca della prova tipico, è disposto dall' autorità giudiziaria, con decreto motivato, ed è diretto alla conservazione dei beni costituenti il corpo del reato o le cose pertinenti al reato prima che essi si disperdano (art.253 c.p.p.).
La Costituzione stabilisce che tutti questi strumenti di ricerca della prova, i quali comportano una compressione (talvolta necessaria) del diritto all'inviolabilità del domicilio, si svolgano secondo normative previste dalla legge (riserva di legge) e solo a seguito di provvedimenti motivati disposti dall'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), secondo le garanzie previste per la tutela della libertà personale.
Per quanto concerne, invece, qualunque provvedimento di indagine deciso dalla pubblica amministrazione, per motivi di sanità (ad esempio per verificare le condizioni igieniche di un'abitazione o di un luogo di lavoro), di incolumità pubblica (ad esempio per verificare le condizioni di sicurezza di un luogo di lavoro o di un locale aperto al pubblico) oppure economici o fiscali (ad esempio per verificare il rispetto della legge o il regolare adempimento degli obblighi tributari), quando consiste in una semplice verifica su cose e luoghi a carattere obbligatorio ma non coercitivo, implicando la collaborazione dell'interessato che, a suo rischio e pericolo, può anche rifiutarsi di adempiere all'ordine o all'invito, esso non è accompagnato dalle garanzie che assistono l'attività della polizia e della magistratura: per tali provvedimenti di indagine, infatti, la Costituzione non prevede una riserva di giurisdizione e affida alla legge speciale la regolamentazione.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 13
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 13: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".
L'articolo 13 costituisce uno dei pilastri sul quale si fonda la nostra Costituzione e uno dei cardini dell'intero ordinamento italiano.
La libertà personale è inviolabile: la Costituzione sembra ammonire i cittadini ed il legislatore utilizzando il concetto di inviolabilità, indica una sorta di confine che non deve essere oltrepassato; e questo confine coincide con il diritto in capo ogni essere umano di potere disporre del proprio corpo in maniera libera. Si badi bene che questo diritto è volutamente previsto dalla Costituzione per ogni persona presente sul suolo nazionale: non importa quale sia la sua cittadinanza, il diritto all'inviolabilità della libertà personale spetta ad ogni essere umano.
Il nucleo fondamentale della libertà personale è la libertà fisica, la disponibilità della propria persona.
Ed è ovvio che la libertà nasca e venga affermata contro i poteri repressivi dello Stato, perchè è lo Stato che, negli ordinamenti moderni, ha assunto il monopolio dell'uso legittimo della forza. Solo lo Stato può limitare, a condizione che rispetti le norme dell'art. 13 Cost., la libertà fisica delle persone. Nei confronti degli altri soggetti lo Stato si fa garante della libertà personale dell'individuo, per cui ogni limitazione della libertà personale da parte di soggetti privati costituisce un illecito penale.
Nella sua accezione più ristretta, dunque, la libertà personale coincide con la libertà dagli arresti, ossia l'habeas corpus.
Occorre una digressione che tracci la nascita di questo concetto.
Nel sistema anglosassone di common law si indica con la locuzione habeas corpus ("che tu abbia il corpo") l'ordine emesso da un giudice di portare un prigioniero al proprio cospetto. Ciò vale in senso stretto, poiché di solito si fa riferimento all'atto legale o al diritto in base al quale una persona può ricorrere per difendersi dall'arresto illegittimo di se stessa o di un'altra persona. Il diritto di habeas corpus nel corso della storia è stato un importante strumento per la salvaguardia della libertà individuale contro l'azione arbitraria dello stato. Tale sistema è stato inserito nell'importante documento della Magna Charta successivamente a rivendicazioni di baroni inglesi.
L'habeas corpus è diretto a un'autorità pubblica che ha eseguito un arresto, per rendere ragione della detenzione di quella persona: il più efficiente sistema di salvaguardia della libertà individuale. Su richiesta della persona arrestata, con il writ il magistrato ne ordina l'esibizione avanti a sé in udienza ("Habeas corpus, ad subjiciendum judicium!": ne sia esibito il corpo, per sottoporlo a giudizio!), per verificare se egli sia ancora vivo, l'accusa e le circostanze dell'arresto. L'Habeas Corpus è un appello al giudice contro una detenzione ingiustificata. Si tenga presente che l'arresto o la cattura di chiunque, nel medio evo o nell'era moderna, erano disposte ed attuate immediatamente dalla stessa autorità amministrativa (Sheriffs, gaolers and other Officers …), senza motivazione esplicita, spesso a fini non penali (tributari, debiti privati, ordine pubblico …). Il ricorso al giudice della Corona (cioè un emissario diretto del Re), costituì così la prima e più importante garanzia verso gli abusi, potendosi scavalcare così l'Ufficiale che aveva eseguito l'arresto.
Ebbene, la Costituzione italiana sancisce l'habeas corpus stabilendo che "non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Solo l'autorità giudiziaria, attraverso un atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge può disporre una restrizione della libertà personale. Vi sono dunque una riserva di legge e una riserva di competenza che pongono limiti alla libertà degli individui. Solo la legge può stabilire quando e come la libertà può essere limitata, e solo l’autorità giudiziaria (il magistrato) può disporre strumenti per limitarla nei casi e nei modi previsti dalla legge. Da ciò ne consegue, per esempio, che il potere esecutivo (il governo) non può limitare la libertà degli individui in alcun modo.
L'articolo 13, tuttavia, prevede che vi siano casi di eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, nell'ambito dei quali l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà: si pensi, ad esempio, al caso dell'arresto in flagranza di reato. Ma anche in questi casi, coperti anch'essi da una riserva di legge, i provvedimenti provvisori adottati dall'autorità di pubblica sicurezza devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Anche in questi casi, dunque, la riserva di giurisdizione non è superabile.
La Costituzione si preoccupa anche di tutelare le persone sottoposte a restrizione della libertà personale a seguito di un provvedimento giudiziario, stabilendo che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Naturalmente, vengono alla mente i casi, riportati dalle cronache, che ancora oggi dimostrano l'esistenza di sciagurati casi in cui l'autorità di pubblica sicurezza si è resa responsabile di maltrattamenti ai danni di persone sottoposte agli arresti. La Costituzione punisce qualsiasi abuso (non solo fisico ma anche morale) ai danni di persone sottoposte a restrizioni di libertà, consapevole del fatto che, proprio per la mancanza di una piena libertà, l'individuo si trova in una condizione di debolezza e fragilità.
Infine, l'articolo 13 prevede una riserva di legge in tema di carcerazione preventiva. La custodia cautelare (o carcerazione preventiva) indica la detenzione in carcere dell'imputato, disposta dal giudice con mandato di cattura, su richiesta del pubblico ministero, quando sussistano particolari esigenze. In primo luogo, a carico dell'imputato devono sussistere gravi indizi di colpevolezza, inoltre devono esistere esigenze relative alle indagini (per l'acquisizione e il non inquinamento delle prove), timori fondati di fuga, pericolo di uso di armi o altri mezzi di violenza personale e devono risultare inadeguate tutte le altre misure (come il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia giudiziaria, il divieto di dimorare in un determinato luogo o invece l'obbligo di dimorarvi). Il legislatore ha stabilito che la durata massima della custodia cautelare non possa superare i due anni (pena massima sei anni), quattro anni (pena massima venti anni), i sei anni (pena massima l'ergastolo o superiore a venti anni). Ovviamente, il periodo di custodia cautelare si detrae dalla durata della pena detentiva.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 12
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 12: "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".
L'uso delle bandiere è antico ma solo con le crociate comparvero bandiere simili a quelle che siamo abituati a vedere oggi: infatti vennero dipinte croci di colore diverso su drappi di stoffa per identificare la provenienza dei crociati. Fino alla Rivoluzione francese comunque la bandiera era spesso lo stemma (le "armi") della casata regnante realizzata in forma di bandiera ("bandiera d'armi") e in nessun caso veniva sentita dalla popolazione come la propria "bandiera nazionale". Spesso i disegni erano complessi e ricercati, lontani dalla semplicità delle bandiere d'oggi. Quando, durante la Rivoluzione francese, fu issato il primo Tricolore, si trattò quindi di una novità assoluta. Molte bandiere di tutto il mondo, tra cui quella italiana, si sono ispirate al disegno francese, proprio perchè ispirate ai valori rivoluzionari.
Nella primavera del 1796 avvenne un fatto che avrebbe sconvolto la storia dell'Italia: Napoleone Bonaparte penetra dalle Alpi in territorio piemontese, sconfigge rapidamente l'esercito del Regno di Savoia, batte poi quello austriaco, entra a Milano, impone l'armistizio e poi le condizioni di pace all'Imperatore d'Austria. In tale modo pose le premesse per la creazione di un primo Stato veramente italiano, la Repubblica Cisalpina, a cui ne seguiranno altri, fino alla creazione di una vera e propria Repubblica Italiana, divenuta poi Regno d'Italia.
Il tricolore italiano, quale bandiera nazionale, nasce a Reggio Emilia il gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta "che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti". Con la fine dell'età napoleonica, il Tricolore verrà ammainato dalle aste, ma non dai cuori risorgimentali, divenendo simbolo dei combattenti per l'unità e l'indipendenza.
Nei tre decenni che seguirono il Congresso di Vienna, infatti, il vessillo tricolore fu soffocato dalla Restaurazione, ma continuò ad essere innalzato, quale emblema di libertà, nei moti del 1831, nelle rivolte mazziniane, nella disperata impresa dei fratelli Bandiera, nelle sollevazioni negli Stati della Chiesa.
Quando si dischiuse la stagione del '48 e della concessione delle Costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di una riscossa ormai nazionale, da Milano a Venezia, da Roma a Palermo. Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto rivolge alle popolazioni del Lombardo Veneto il famoso proclama che annuncia la prima guerra d'indipendenza e che termina con queste parole: "per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana vogliamo che le Nostre Truppe portino lo Scudo di Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana".
Il 17 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e la sua bandiera continuò ad essere, per consuetudine, quella della prima guerra d'indipendenza.
Soltanto nel 1925 si definirono, per legge, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato. Quest'ultima (da usarsi nelle residenze dei sovrani, nelle sedi parlamentari, negli uffici e nelle rappresentanze diplomatiche) avrebbe aggiunto allo stemma la corona reale.
Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all'articolo 12 della nostra Carta Costituzionale.
Quanto alla simbologia dei colori: il verde indica la speranza, a lungo coltivata e spesso delusa durante l'Ottocento, in un'Italia unita e libera, e la macchia mediterranea, fondamentale elemento del paesaggio italiano; il bianco ricorda le cime alpine, famose per i loro ghiacciai, luoghi dove è stato versato molto sangue per l'Unità d'Italia ricordato dal colore rosso.
Questi tre colori, inoltre, erano già noti ai tempi di Dante Alighieri, e lo si vede nella sua Commedia, come simboli delle tre virtù teologali: verde-speranza; bianco-fede; rosso-carità (Purg. canto XXX, v.30-33): di conseguenza rappresentano la cultura e la letteratura italiana in generale.
Giosuè Carducci rivolgendosi alla bandiera nel 1897 disse "sii benedetta! benedetta nell'immacolata origine, benedetta nella via di prove e di sventure per cui immacolata ancora procedesti, benedetta nella battaglia e nella vittoria, ora e sempre nei secoli!". Ed aggiunse: "quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e si angusta: il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l'anima nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene della gioventù dei poeti; il rosso, la passione ed i l sangue dei martiri e degli eroi!".
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 11
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
Questo articolo deve essere letto alla luce degli avvenimenti bellici accaduti negli anni immediatamente precedenti al 1948. L'Italia usciva non solo da un ventennio fascista che l'aveva portata a combattere guerre pseudocoloniali e assolutamente ingiustificabili come quelle in Albania, Libia ed Etiopia, ma aveva altresì partecipato a fianco della Germania alla guerra che maggiormente ha infangato l'onore del nostro paese.
Le guerre coloniali costituirono un evidente offesa alla libertà degli altri popoli: in questo senso l'articolo 11 esprime una condanna per le vergognose azioni passate ed il fermo proposito di non ripeterle. Lo spirito di emulazione dell'Antico Impero Romano e delle contemporanee potenze internazionali (quali Inghilterra, Francia e Spagna), oltre a pretestuosi tentativi di ovviare alla crisi economica di inizio secolo, avevano spinto il regime fascista ad invadere arbitrariamente altri Stati. E (motivo di ulteriore vergogna) le suddette guerre recarono enormi perdite umane sia tra gli invasi che tra gli invasori.
E dopo il colonialismo fascista e dopo la vergogna delle leggi razziali, l'ultimo affronto alla dignità italiana avvenne con la decisione di Mussolini di schierarsi a fianco del nazismo in una guerra orribile. L'onore dell'Italia fu parzialmente riscattato con il sangue dei partigiani e la svolta dell'8 settembre allorquando, cacciato il dittatore, l'Italia firmò l'armistizio con gli Alleati e concluse la guerra da nemica dell'Asse tedesco.
Questi avvenimenti che, come detto, lasciano ancora oggi dolorose ferite sulla pelle della nostra nazione, a maggior ragione, a tre soli anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, indussero il Costituente ad affermare che mai più l'Italia si sarebbe servita della guerra per invadere il suolo di altri Stati sovrani, offondendone la libertà e la dignità. Per tale ragione, dunque, l'articolo in questione utilizza un termine forte quale è il ripudio in riferimento allo strumento bellico.
Non solo. L'articolo 11 della Costituzione rifiuta la guerra non solo quando spinta da mire espansionistiche ma anche quando appaia come strumento di risoluzione delle controversie (magari anche sorte per colpe imputabili ad altre nazioni: la guerra, sembra dire l'articolo 11, è uno strumento da evitare in qualsiasi situazione.
E la Costituzione non a caso prosegue affermando che l'Italia consente, in condizioni di parità, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuti la pace e la giustizia fra le nazioni: infatti, escludendo la guerra fra i possibili strumenti di risoluzione delle controversie, la Costituzione suggerisce il metodo migliore per assicurare la pace tra i popoli. Questo strumento è il ricorso ai trattati internazionali.
Con la sottoscrizione di trattati internazionali, l'Italia, rinunciando ad una parte della propria sovranità, persegue la ricerca di un ordinamento sovranazionale che assicuri una pacifica convivenza. In questa ottica vanno viste le adesioni (in qualche caso la creazione da protagonista) ai trattati Onu e della Comunità Europea ratificate dall'Italia negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione.
L'articolo 11, infatti, afferma che l'Italia promuove lo sviluppo delle organizzazioni internazionali volte al mantenimento (o alla ricerca) della pace mondiale. Si ricordi che in quest'ottica la nostra nazione è stata firmataria del trattato che ha portato alla creazione di una embrionale Comunità Europea, la quale, nata per interessi pressochè unicamente economici, ha iniziato un percorso (tuttora non giunto a compimento) che l'ha portata a denominarsi Unione Europea e ad abbracciare trenta Stati, conferendo al loro insieme una unione politica.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 10
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici".
Il primo comma dell'articolo 10 dispone che l'ordinamento giuridico italiano (inteso come il complesso del suo apparato normativo, costituito da leggi e regolamenti) debba conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La citata disposizione costituzionale si riferisce alle norme consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano dalla portata normativa del suddetto articolo 10 che si riferisce solo alle norme di origine consuetudinaria.
Il principio fondamentale che sta alla base di questo comma è quello di "aprire" il diritto interno all’ordinamento internazionale, facendo in modo che esso si adatti automaticamente, ossia senza bisogno di un atto legislativo di trasposizione degli obblighi che derivano dal diritto internazionale generale. Ne consegue che un atto legislativo che risulti incompatibile con una regola di diritto internazionale di natura consuetudinaria debba essere dichiarato viziato da illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, comma 1.
Il secondo comma dell'articolo 10 riguarda invece la condizione giuridica dello straniero: la Costituzione opera una cosiddetta riserva di legge, riserva, cioè, solo alla legge (norma, dunque, di rango immediatamente inferiore a quelle costituzionali) il compito di regolare la condizione giuridica dello straniero, ossia di delineare i diritti e i doveri in capo allo straniero. Non si dimentichi, tuttavia, quello che si è già avuto modo di dire affrontando l'articolo 2 della Costituzione, laddove si è evidenziato che lo straniero, tanto quanto il cittadino italiano, gode di alcuni diritti inalienabili (si pensi al diritto all'uguaglianza senza distinzione alcuna per ragioni di razza o di religione, al diritto alla vita, al diritto di manifestare il pensiero) spettanti ad ogni uomo: tali diritti sono inviolabili e neppure la legge può limitarli o precluderli.
La Costituzione si dimostra così sensibile al tema dei diritti dell'uomo che al terzo comma dell'articolo 10 dispone che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, abbia diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Anche qui viene operata una riserva di legge ma l'aspetto che più colpisce è l'attenzione alle libertà democratiche dello straniero. L'aricolo 10, anche a causa della condizione di esule vissuta in prima persona da molti padri costituenti, è stato redatto con l’intenzione di dare diritto d’asilo a chiunque non goda nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione (si pensi allo straniero che fugga dal proprio paese nel quale risulta impossibile la libera manifestazione del pensiero o lo svolgimento di regolari e democratiche elezioni).
E proprio alla luce della protezione che la nostra Repubblica intende dare allo straniero al quale sia impedito nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche, il quarto comma dell'articolo 10 stabilisce l'inammissibilità dell'estradizione dello straniero per reati politici (l'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale). La nostra Costituzione appronta una difesa ferrea per lo straniero perseguitato politicamente e rifugiatosi nel nostro paese: infatti, in questo caso non viene operata una riserva di legge ma è addirittura una norma di rango costituzionale a garantire che lo straniero non possa essere estradato.



