RSS Feed
gen 19

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 27

Posted on giovedì, gennaio 19, 2012 in la costituzione italiana

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 27: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte“.

Il principio di “personalità della responsabilità penale” rappresenta il principio fondamentale per l’imputazione soggettiva del fatto illecito: affermando che “la responsabilità penale è personale“, l’articolo 27 della Costituzione, di fatto, rende inammissibile qualsiasi forma di responsabilità per fatto altrui; il soggetto sottoponibile a pena non può essere che l’autore del fatto illecito. Tale principio svolge una funzione di garanzia: quella di impedire che taluno posa essere sottoposto a sanzioni penali in conseguenza di eventi non riconducibili alla sua sfera di azione e di potenziale controllo personale. Il principio di “personalità della responsabilità penale” esige, dunque, quale presupposto della responsabilità, la “colpevolezza soggettiva“; quest’ultima si manifesta in due forme: dolo (sussistente quando la persona che ha commesso l’azione o l’omissione, prevista dalla legge come reato, ha voluto l’evento dannoso o pericoloso) o colpa (sussistente quando l’evento dannoso o pericoloso non è voluto dall’agente ma si verifica a causa della sua negligenza o imperizia o imprudenza).

L’articolo 27 della Costituzione pone anche il principio di “presunzione d’innocenza” laddove afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva“. Da ciò discende che, in pendenza del processo, l’imputato ha diritto di essere trattato alla stregua di qualsiasi altra persona, senza alcun pregiudizio di colpevolezza che possa socialmente o moralmente sminuirlo nei confronti degli altri cittadini, sino al momento in cui non intervenga una condanna definitiva a sancire la sua responsabilità come autore di un illecito penale. Inoltre, la “presunzione di non colpevolezza” comporta l’onere della prova sia a carico dell’accusatore, nel senso che non è l’imputato a dover provare la propria innocenza ma è l’antagonista a doverne provare la colpevolezza.

Qualora l’imputato venga riconosciuto colpevole del reato ascrittogli ”la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato“: con tale affermazione la Costituzione introduce il principio della “tendenza rieducativa della pena“.  Rieducare il condannato significa riattivare il rispetto dei valori fondamentali della vita sociale; la rieducazione non può essere intesa se non come sinonimo di “recupero sociale“, di “reinserimento sociale“, di “risocializzazione“. La Costituzione ha, così, voluto espressamente bandire ogni trattamento disumano e crudele che non sia inscindibilmente connesso alla restrizione della libertà personale. E come corollario del principio di umanizzazione, nello stesso art. 27 della Costituzione è espressamente escluso il ricorso alla pena di morte.

nov 18

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 26

Posted on venerdì, novembre 18, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 26: "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici". "
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). La Costituzione stabilisce che l'estradizione verso uno Stato straniero del cittadino italiano possa avvenire "solo ove sia espressamente previsto da convenzioni internazionali". Non solo. Ovviamente, l'estradizione non può essere ammessa qualora il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non sia previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
Inoltre, la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente.
L'articolo 26 della Costituzione vieta, in ogni caso, che si possa dar corso ad una estradizione nei confronti di un cittadino o di uno straniero quando questa sia domandata per reati politici. La nostra Costituzione, dunque, appronta una difesa ferrea per chiunque venga considerato un perseguitato politico e si sia rifugiato nel nostro paese. La finalità di questa norma è quella di difendere in Italia e nel mondo la libertà di espressione politica.

L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera  La 

ott 21

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 25

Posted on venerdì, ottobre 21, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 25: " Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge".
La Costituzione dispone che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge": si è in tal modo voluto garantire il cittadino e lo straniero dal pericolo di essere sottoposto al giudizio di un tribunale costituito ex post facto ed appositamente per il suo caso personale. La Costituzione pone, dunque, la garanzia che tutti abbiano diritto di essere sottoposti unicamente al giudizio dei giudici ordinari, secondo le regole di competenza previste dalla legge. Tra i numerosi organi dell'autorità giudiziaria ordinaria, infatti, l'esercizio della funzione è distribuito in modo che ciascuno ne abbia una frazione, una parte, che costituisce la sua competenza, nel cui ambito, e non oltre, può esercitare le sue funzioni. Si dice, perciò, che la competenza è la quantità di giurisdizione assegnata in esercizio a ciascun organo. La competenza determina, dunque, per ogni singolo organo, in quali casi, nei riguardi di quali controversie, esso ha il potere di provvedere. Per ciascun possibile procedimento vi è perciò (almeno) un giudice competente ed esso è il giudice naturale. Da ciò deriva che sia colpito da invalidità il provvedimento pronunciato da un giudice fuori della sua competenza.
L'articolo 25 pone, poi, il principio secondo il quale nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali: infatti, afferma che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Non può mai esservi un reato (e di conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento : questo fondamentale principio proibisce la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma.
Infine, l'articolo 25 pone una ulteriore riserva di legge, stabilendo che "nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge "". Le misure di sicurezza  sono provvedimenti speciali la cui applicazione è prevista dal Codice Penale nei confronti degli autori del reato che sono considerati socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituirsi alla pena principale e si applicano quando il soggetto è socialmente pericoloso e ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo: per questo motivo si applicano anche ai soggetti non imputabili. 
  Ebbene, la Costituzione prevede che le misure di sicurezza possano applicarsi solo se la legge lo prevede nella singola fattispecie di reato. È il giudice, dove previsto, a valutare se sussiste la pericolosità sociale del reo; lo stesso giudice valuta la pericolosità sociale attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 133 codice penale, valutando quindi la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo. 
 ..

ott 6

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 24

Posted on giovedì, ottobre 6, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
La Costituzione riconosce a tutti, sia ai cittadini italiani che agli stranieri, sia al soggetto singolo che alla persona giuridica nella sua forma associata, il diritto di rivolgersi a un giudice per avviare un processo giudiziario a difesa dei propri diritti e dei propri interessi legittimi.
Per diritto (soggettivo), deve intendersi quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento attribuisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato. La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario. Tipico esempio di diritto soggettivo è il diritto di proprietà privata.
L'interesse legittimo, invece, può essere definito come quell'interesse che la legge tutela in modo mediato ed indiretto in quanto coincide con il pubblico interesse.  . L     LLLLLa tutela degli interessi legittimi è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tipico esempio di interesse legittimo è quello che fa capo ad un candidato di un concorso pubblico acchè il concorso stesso si svolga in maniera regolare: l'interesse della pubblica amministrazione coincide con quello del soggetto privato.
Ebbene, la Costituzione riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per ottenere tutela sia dei diritti che degli interessi legittimi. Si parla, al riguardo, di legittimazione ad agire ed essa rappresenta uno dei cosiddetti presupposti processuali o condizioni dell'azione, ossia uno dei presupposti in assenza dei quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito: la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato. .
 . EParticolarmente rivolto verso il processo penale, il diritto alla difesa, sancito dalla Costituzione che afferma come esso sia inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, costituisce il completamento indispensabile delle norme costituzionali che riconoscono i diritti e le libertà. Esso si esplica fondamentalmente con il diritto-dovere di avere un difensore che guida la parte nel processo tramite consigli tecnici. .a tutela degli interessi legittimi è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a tutela degli interessi legittimi è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrati Il ruolo dell'avvocato è talmente indispensabile all'interno del processo penale che mentre il procedimento stesso può nascere e concludersi senza la necessaria presenza dell'imputato, nessun atto processuale può ritenersi valido senza che vi abbia preso parte l'avvocato nominato di fiducia o d'ufficio dal Tribunale. E ciò trova conferma nel fatto che la Costituzione impegna lo Stato ad assicurare ai meno abbienti la possibilità di farsi assistere da un avvocato in modo totalmente gratuito, attraverso l'istituto del gratuito patrocinio.
La Costituzione, infine, pone una riserva di legge per la riparazione degli errori giudiziari: l'errore giudiziario, in termini generali, può essere definito come l'esercizio erroneo ed irregolare dell'attività giudiziaria, il quale può essere determinato da una molteplicità di possibili cause, tutte riconducibili, in ultima analisi, alla imperfezione e fallibilità della natura e, dunque, della giustizia umana. In base a tale principio chi è stato costretto ad espiare una pena per effetto di una sentenza di condanna, che successivamente sia stata annullata in sede di giudizio di revisione, ha diritto ad ottenere una riparazione, cioè una indennità in denaro che, secondo la legge, deve essere commisurata nel suo ammontare sia alla durata della pena che sia già stata espiata, sia alle conseguenze personali e familiari che siano derivate dall'ingiusta condanna.

 

lug 21

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 23

Posted on giovedì, luglio 21, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 23: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
L'articolo 23 della Costituzione pone una riserva di legge riguardo due tipologie di prestazioni che lo Stato può imporre: 1) prestazioni personali, ossia tutte quelle attività che si traducono nell'esplicazione di energie fisiche ed intellettuali le quali possono essere imposte dallo Stato ai cittadini nell'interesse pubblico (ad esempio, la prestazione del servizio militare o l'obbligo di testimonianza); 2) prestazioni patrimoniali, ossia qualunque obbligo posto a carico dei cittadini consistente nel versamento di una determinata somma di denaro o di altri beni (ad esempio, il dovere di contribuire alle spese pubbliche).
La Costituzione, ponendo questa riserva di legge, ha il preciso scopo di evitare che a carico dei cittadini possa essere arbitrariamente imposto un obbligo consistente nel fare (prestazione personale) o nel dare (prestazione patrimoniale): spetta unicamente al Parlamento, attraverso la legge, il potere di imporre i suddetti sacrifici.
La disposizione dell'articolo 13 della Costituzione è la trascrizione nella nostra legge fondamentale del principio di legalità, poichè vieta l'esercizio di qualsiasi potere autoritativo se non è fondato sulla legge. Infatti, secondo tale principio, l'esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva della competenza: la sua ratio è quella di assicurare un uso regolato, non arbitrario, controllabile e "giustiziabile" del potere. In questo modo il cittadino riceve una tutela adeguata nei confronti del potere statuale.

giu 30

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 22

Posted on giovedì, giugno 30, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 22: "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome".
L'articolo 22 della Costituzione integra e tutela principi già contenuti in altre disposizioni costituzionali, in particolare il principio d'eguaglianza (art. 3), che esclude discriminazioni fondate su motivi politici, e il principio della tutela dei diritti inviolabili della persona.
Questa norma risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell'ordinamento repubblicano, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali e antidemocratiche del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del 1938) e ai fuoriusciti che svolgevano attività antifascista.Il regime fascista impose inoltre l'italianizzazione dei cognomi di quei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche.
L'articolo 22 fa riferimento alle qualità che definiscono la personalità giuridica del cittadino, consentendo a quest'ultimo di essere identificato (nome), di operare nel mondo del diritto (capacità giuridica), e di esercitare i diritti e doveri che scaturiscono dall'appartenenza alla comunità statale (cittadinanza). Tali qualità non possono in alcun modo subire compressioni o limitazioni per motivi di carattere politico, ossia per il fatto di appartenere ad un partito o movimento politico, di svolgere attività di propaganda politica, di manifestare il proprio pensiero od orientamento politico.

giu 9

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 21

Posted on giovedì, giugno 9, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".
L'articolo 21 della Costituzione rappresenta, a mio modo di vedere, la pietra angolare del nostro ordinamento. Esso, infatti, garantisce il più elementare dei diritti della persona umana, ossia la libertà di manifestazione del pensiero. Tale diritto è proprio di ogni essere umano presente sul territorio nazionale, indipendentemente dalla condizione di cittadino italiano o straniero, e spetta, altresì, a tutte le formazioni sociali attraverso le quali si esprime la personalità umana.
La libertà di manifestazione del pensiero consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle. Nessuna selezione può essere compiuta tra le idee quanto a scopi, contenuti o circostanze: tutte possono essere espresse liberamente, salvo che si pregiudichino altri valori costituzionali.
L'articolo 21 afferma che tutti possono manifestare (cioè divulgare, rendere pubblico) liberamente il proprio pensiero attraverso qualsiasi strumento ed, in particolare, in forma orale, in forma scritta o con ogni altro mezzo di diffusione che la tecnica sia in grado di elaborare. 
Tra i mezzi con i quali si manifesta il pensiero rientra certamente la stampa. Appartengono a questa categoria non solo i tradizionali giornali cartacei ma anche radio, televisioni e provider internet.
La Costituzione garantisce la libertà di stampa: è stabilito, infatti, il divieto di sottoporre la stampa a controlli preventivi, cioè di introdurre "autorizzazioni o censure", in modo da impedire la pubblicazione e la diffusione del pensiero.
L'articolo 21 consente solo il sequestro, ossia un provvedimento di ritiro della stampa successivo alla pubblicazione. Tuttavia, il sequestro deve rispettare una duplice riserva: 1) una riserva di legge assoluta e 2) una riserva di giurisdizione. Infatti, si può procedere a sequestro "solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria" (in ciò consiste la riserva di giurisdizione) e "solo nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi" o "nel caso di violazione delle norme che la legge sulla stampa prescriva per l'indicazione dei responsabili" (in ciò consiste la riserva di legge assoluta).
In casi di necessità ed urgenza anche gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro ma debbono immediatamentefare denunzia all'autorità giudiziaria, e non mai oltre ventiquattro ore. L'autorità giudiziaria, poi, è chiamata a convalidare il sequestro nelle ventiquattro ore successive, altrimenti il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La libertà di manifestazione del pensiero incontra un unico limite espressamente previsto dalla norma costituzionale: il buon costume. Esso deve essere inteso come il pudore sessuale. L'articolo 21 vieta le pubblicazioni, gli spettacoli e ogni altro tipo di manifestazione del pensiero che risulti contrario al buon costume.
In realtà, la libertà di manifestazione del pensiero incontra altri limiti, posti dalla legge ordinaria (ad esempio da quella penale). Si pensi ai reati d'opinione (fra di essi rientrano certamente il reato di ingiuria ed il reato di diffamazione): la libertà di manifestare il proprio pensiero non può giungere sino al punto di offendere l'onore degli altri. E non può neppure spingersi a istigare la commissione di reati o ad offendere il sentimento religioso.
Ma, come è semplice intuire, la legge penale che pone tali ulteriori limiti alla libertà di manifestazione del pensiero non fa altro che difendere altri valori costituzionalmente garantiti (quali ad esempio, il diritto all'onorabilità, il diritto alla vita, il mantenimento dell'ordine pubblico, la libertà religiosa, il diritto alla riservatezza e via discorrendo).
Nonostante tali limiti, tuttavia, si può affermare che la libertà di manifestazione del pensiero, proprio perchè la circolazione delle idee è il presupposto della democrazia, è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo ed è per tale ragione che viene considerata la pietra angolare del sistema democratico.

giu 3

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 20

Posted on venerdì, giugno 3, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 20: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".
L'articolo 20 della Costituzione prende in considerazione quella peculiare libertà che i singoli e le organizzazioni religiose hanno nel dare vita ad enti esponenziali aventi "carattere ecclesiastico" e "il fine di religione o di culto", senza che essi possano subire alcuna discriminazione rispetto a tutte le altre associazioni e istituzioni di diritto comune. 
Occorre, dunque, comprendere cosa intende
la Costituzione per "carattere ecclesiastico" e per "fine di religione o di culto". Un'associazione o un ente ha "carattere ecclesiastico" quando lo stesso nasce nell'ambito di una confessione religiosa organizzata in una "Chiesa" (sia essa "cattolica", "valdese", "luterana", "evangelica" ecc.). Mentre "il fine di religione o di culto" spetta a quell'associazione o ente che, costituitosi all'interno di una qualsiasi confessione religiosa (all'interno di questo gruppo rientrano, pertanto, anche gli "enti ebraici" e quelli "islamici"), persegua prevalentemente fini religiosi o sia preposto allo svolgimento di riti o liturgie propri della confessione alla quale appartiene.
La Costituzione afferma che tali caratteristiche non debbono comportare alcuna speciale limitazione legislativa: dunque, il fatto che un'associazione persegua fini religiosi non deve comportare restrizioni di alcun genere da parte della legge. Inoltre, queste associazioni non debbono neppure essere oggetto di speciali oneri fiscali per la loro costituzione, per la loro capacità giuridica (derivante dal riconoscimento civilistico) e per ogni loro forma di attività.

mag 26

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 19

Posted on giovedì, maggio 26, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 19: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
L'articolo 19 della nostra Costituzione garantisce la libertà di culto
ad ogni individuo: tutti, cittadini italiani e non, hanno diritto di professare liberamente la propria fede. Il diritto di professare la propria fede religiosa è, dunque, parte dei diritti fondamentali di cittadini e di migranti, nonché di coloro che anche temporaneamente si trovano nel territorio dello Stato.
L'avverbio liberamente significa che nessuno può essere costretto a professare una fede; dunque, la Costituzione garantisce anche il diritto di non professare alcuna fede.
La libertà religiosa, nel suo nucleo fondante, è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione (come ha sostenuto anche la Corte costituzionale). In quanto tale, è considerato irrinunciabile e indisponibile.
La libertà di culto si estende a tutte le attività generalmente collegate ad esso, dal proselitismo ai rituali, e abbraccia sia i fenomeni religiosi indivuduali che quelli in forma associata.
La professione di fede deve essere, dunque, intesa in senso ampio, non solo come manifestazione del proprio credo, ma anche come messa in pratica dello stesso: la tutela costituzionale, perciò, investe non solo l’aspetto statico dell’adesione ad una fede, ma anche quello dinamico dei comportamenti conseguenti ad essa, tra i quali rientra anche il diritto di unirsi in gruppi con finalità religiose.
La facoltà di professare una fede comporta la libertà di dichiarare in privato e in pubblico i principi religiosi o filosofici cui l’individuo o il gruppo aderiscono, di manifestare l’appartenenza ad una o a nessuna confessione, di tenere un comportamento coerente con tali principi. Ma comporta anche la possibilità di non farlo o di farlo solo privatamente.
L’esercizio del culto è imprescindibile dal diritto di farne propaganda: proprio per tale ragione l'articolo 19 della Costituzione garantisce il diritto di proselitismo.
Pacifico il diritto di esercitare in privato il culto
, la Costituzione si spinge sino a garantire anche l'esercizio in pubblico del culto
.  E per esercitare il culto le confessioni e i credenti devono poter disporre di spazi idonei a svolgere tale attività. Ne deriva l’obbligo per lo Stato non solo di consentire ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto, in quanto in essi si esercita una attività delle formazioni sociali a carattere religioso.
L'articolo 19 pone un solo limite alla libertà religiosa e, cioè, che non si pongano in essere riti contrari al buon costume.
Occorre immediatamente sottolineare che la Costituzione vieta solo l'espressione esterna, ossia il rito, contraria al buon costume. Il rito è un insieme di regole, in un determinato contesto sociale, per manifestare i valori che si perseguono. Quando il rito è contrario al buon costume non si può esercitare, ma resta la libertà di religione. In altre parole, l’esternalizzazione di una confessione religiosa contraria al buon costume non è ammessa, ma la fede interiore è sempre ammessa.
Dunque, è tutelata dalla Costituzione la libertà religiosa di colui che abbraccia idealmente principi contrari al buon costume, purchè non ponga in essere tali principi con manifestazioni concrete che offendano la pubblica morale. Il fatto che una religione preveda la poligamia, ad esempio, è contrario al buon costume, ma finché la contrarietà al buon costume è a livello teorico, si rimane nella libertà di pensiero; quando, invece, si esplica in un rituale, si incontra il limite posto dall'articolo 19.
Sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono la morale sessuale. Inoltre possono essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone.

Non bisogna, poi, dimenticare che riguardo alla libertà di esercizio del culto entrano in gioco ulteriori limiti, a cominciare dal rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Così, non solo non potranno essere ritenuti legittimi riti nei quali si danneggi la vita o l’integrità fisica di soggetti anche consenzienti o di animali, ma nemmeno pratiche di culto espletate in modo tale da arrecare rilevante disturbo a terzi.

 

mag 12

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 18

Posted on giovedì, maggio 12, 2011 in la costituzione italiana, senza categoria

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 18: "I cittadini  hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".
L'articolo 18 della nostra Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto di costituirsi in associazioni: per associazione si intendono quelle formazioni sociali che hanno una base volontaria ed un nucleo di organizzazione e di stabilità (in tale ultimo aspetto differiscono dalle riunioni). Questo diritto, che si ricollega a quanto già affermato dall'art. 2 ("la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove sisvolge la sua personalità), investe tutte le forme associative, dalle associazioni sportive alle società commerciali, dalle fondazioni ai partiti.
La Costituzione pone tre fondamentali garanzie al diritto di associazione.
Innanzitutto, l'adesione alle associazioni deve essere libera, ossia non deve essere obbligatoria per il cittadino: si tratta, dunque, di una libertà negativa (il cittadino ha il diritto di non associarsi). Nonostante ciò, la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme all'art. 18 l'esistenza di associazioni di fatto obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività professionali (si pensi all'ordine dei medici, degli avvocati, dei giornalisti ecc.): tale interpretazione mi trova completamente in disaccordo. L'adesione a qualsiasi tipo di associazione deve essere assolutamente libera e la volontà di non aderire ad una di esse non deve comportare alcuna conseguenza negativa per il cittadino.
In secondo luogo, la creazione dell'associazione può avvenire senza autorizzazione: non vi può essere alcun intervento delle autorità pubbliche che condizioni la creazione di un'associazione ad una propria valutazione, concessione o autorizzazione.
La terza garanzia riguarda il fine per il quale un'associazione viene costituita: ebbene, la Costituzione esclude che la legge possa porre limiti o divieti specifici per le associazioni, le quali possono perseguire tutti i fini che anche i singoli possono perseguire, con l'unico limite del rispetto della legge penale. Possono, dunque, essere vietate solo le associazioni che hanno come scopo la commissione di reati previsti dalla legge penale.
L'articolo 18 espressamente proibisce la creazione di associazioni segrete o paramilitari.
Per associazioni segrete (come recita la legge 17/1982, chiamata "legge P2") si intendono "quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità o attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche di ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".
Le associazioni paramilitari, invece, sono quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare: dunque, la Costituzione proibisce il perseguimento di scopi politici a tutte le organizzazioni che abbiano una struttura di carattere militare. E per aversi una struttura di carattere militare non è necessario possedere armi o divise, essendo sufficiente l'esistenza di una struttura gerarchica suddivisa in gradi e di una disciplina analoga a quella militare.