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giu 8

PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA MOGLIE E COMPAGNA NEL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI

Il risarcimento del danno morale conseguente alla morte del coniuge o del compagno a seguito di sinistro stradale deve essere liquidato nello stesso ammontare e con gli stessi parametri sia nei confronti della moglie che nei confronti della convivente "more uxorio": è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12278 del 7 giugno 2011.
La Suprema Corte ha, infatti, spiegato che “in materia di responsabilità civile è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona a favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una convivenza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale”.
Nel caso affrontato dalla Cassazione un uomo aveva perso la vita a seguito di un incidente stradale, lasciando, oltre alla moglie e ai figli nati dal matrimonio con quest'ultima, anche una convivente e una figlia naturale frutto del legame affettivo duraturo e stabile con quest'ultima donna. Gli ermellini hanno confermato e fatto propria la decisione della Corte d'Appello che aveva parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale della vittima di un sinistro alla famiglia di fatto successivamente costituita dalla stessa; e ciò, dopo avere accertato la stabilità nonchè la continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva.

 

mag 6

LA CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DI CITTADINO ITALIANO O DELL’UE

Ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007, se una persona è un familiare straniero extracomunitario (parola veramente sgradevole) di un cittadino italiano o di un cittadino dell’Unione Europea  e ha fatto regolare ingresso in Italia, può richiedere direttamente alla Questura, o tramite ufficio postale,  la  carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
In tal caso occorre compilare il
modulo di domanda e allegare: 1) la fotocopia del passaporto o di un documento equipollente, completo di visto ove richiesto; 2) 4 fotografie formato tessera; 3) la fotocopia di un documento che attesti la qualità di familiare e, ove richiesto, di familiare a carico; 4) la fotocopia  di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione.
I familiari stranieri di cittadino dell’Unione che possono chiedere tale carta di soggiorno sono: 1) il coniuge; 2) i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; 3) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Dunque, una persona extracomunitaria può ottenere questo tipo di permesso innanzitutto se ha sposato un cittadino italiano o avente la cittadinanza UE.
Stesso diritto vale per lo straniero che risulta essere il figlio (o il nipote) di un cittadino italiano (o avente la cittadinanza UE), ed anche per lo straniero che risulta essere il figlio (o il nipote) del coniuge straniero di un cittadino italiano (o avente la cittadinanza UE).
Infine, può ottenere questa carta di soggiorno lo straniero che risulta essere il genitore (o il nonno) di un cittadino italiano o il genitore (o il nonno) del coniuge straniero di un cittadino italiano (ad esempio, il genitore venezuelano di un uomo che ha sposato una donna italiana).

apr 21

L’INFEDELTA’ RECIPROCA IMPEDISCE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE IN CAPO AD UNO DEI CONIUGI

Posted on giovedì, aprile 21, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9074 del 20 aprile 2011 ha chiarito che se le infedeltà coniugali sono incrociate e tollerate vicendevolmente da molti anni diventa difficile farne il motivo di addebito della separazione.
I giudici di Cassazione hanno così confermato la decisione con cui la Corte di appello di Milano, nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale di una coppia di coniugi, aveva escluso l'addebito in capo alla ex moglie, in considerazione del fatto che il tradimento, tra i due, era da tempo reciproco.

In primo grado il tribunale di Milano aveva dato ragione al marito, ritenendo provata l’infedeltà, ed aveva  interrotto la corresponsione di una lauto assegno mensile corrisposto in via provvisoria. In Appello, però, la Corte, accogliendo parzialmente l’impugnazione della moglie, ha escluso che si potesse imputarle la separazione, in quanto dal quadro probatorio emergeva “un regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale” e ciò “escludeva ogni nesso causale tra l’infedeltà della moglie e la compromissione del vincolo coniugale”. Pertanto, la conclusione risultava essere che “la separazione non potesse essere addebitata a nessuno dei due coniugi” e che, dunque, alla signora poteva essere riattribuito l’assegno di mantenimento, determinato in misura tale da consentirle un tenore di vita adeguato a quello avuto con il marito.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello, affermando “che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, e in particolare in un'emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”.

 

apr 13

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI LEGITTIMI DEVE ESSERE RIDOTTO SE PREGIUDICA I DIRITTI DEI FIGLI NATURALI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8227 depositata l'11 aprile 2011, ha accolto il ricorso presentato da un uomo che chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore dei figli legittimi nati in costanza di matrimonio con la sua ex moglie. Proprio a causa dell'entità degli assegni dovuti e tenendo anche conto del reddito complessivo, l'uomo sosteneva di non essere in grado di mantenere i figli naturali che erano nati a seguito della relazione che aveva intrapreso con la nuova compagna.
Ebbene, la Corte ha riconosciuto che l'entità dell'assegno per la figlia legittima creasse “uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali che il padre ha avuto dalla convivente”.
L'art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell'art. 147 c.c. (obblighi di mantenere, educare ed istruire il figlio). Con l'art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, anche di parità di trattamento per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento.
Nel caso trattato, dunque, derivava che, in considerazione dei medesimi diritti che spettano ai figli legittimi ed ai figli naturali ai sensi dell'articolo 261 Codice civile, l'assegno nei confronti dei primi doveva essere ridotto di modo che fosse garantito lo stesso tenore di vita per tutti i figli.

apr 4

LA CASSAZIONE SULLO STATO DI ADOTTABILITA’ DEL MINORE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7504 del 31 marzo 2011 si è occupata dello "stato di adottabilità" del minore.
Occorre inquadrare normativamente (anche solo per sommi capi) il problema, prima di evidenziare ciò che di importante ha avuto modo di affermare la Cassazione nella sentenza in questione.
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983 il Tribunale per i Minorenni dichiara in "stato di adottabilità" i minori dei quali sia accertata la situazione di abbandono. Affinché il tribunale per i minorenni possa pronunciare la dichiarazione giudiziale dello stato di adottabilità, dunque, deve essere accertata la sussistenza della situazione di abbandono del minore; questi, cioè, deve essere privo dell'assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Al momento in cui si deve decidere se le carenze della famiglia di origine abbiano superato quella soglia di gravità che giustifica la dichiarazione di abbandono del minore, è necessario svolgere una comparazione fra la realtà familiare in cui il minore ha vissuto e il livello medio di cura che potrebbe essere garantito. Occorre effettuare una valutazione comparativa che abbia, quale proprio termine di paragone, lo stile di vita di un minore la cui età e condizioni di vita siano sostanzialmente analoghe a quelle del singolo minore. L'assistenza che è legittimo esigere dai genitori deve essere considerata, dunque, in modo complessivo, non può essere vista come una mera serie di prestazioni, di cui sia possibile proporre un'elencazione esauriente, e, soprattutto, deve essere comprensiva di vari aspetti, tutti necessari per garantire al minore una formazione, un'educazione e un'istruzione adeguate.
Ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge n. 184/1983, al termine delle indagini e degli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni procede alla dichiarazione di adottabilità, se è confermata la situazione di privazione di assistenza morale e materiale e se lo stato di abbandono si presenta come irreversibile.
La Corte di cassazione, con la succitata sentenza, è intervenuta in una vicenda in cui i nonni si erano opposti alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei nipoti. La Suprema Corte ha ricordato come, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente ad escludere l'adozione una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori con interventi sostitutivi dei genitori o eventualmente con denunce alle autorità di controllo”.

 

feb 15

LA CORTE DI CASSAZIONE AUSPICA UN AMPLIAMENTO DEI CASI IN CUI E’ CONSENTITA L’ADOZIONE MONOGENITORIALE

Una premessa doverosa: io ritengo che la filiazione più che un diritto costituisca un dovere che si manifesta nell'adempimento (ciascuno secondo le proprie capacità ma con il massimo impegno) di tutte quelle attività che servono per far maturare la nuova generazione. Non ho mai amato le pratiche tese alla "fecondazione a ogni costo", ho sempre cercato di spiegare a chi vuole ascoltarmi che avere un figlio (naturale o adottivo) non deve essere una pretesa ma un dono che non ci è dato sapere se riceveremo o no. E ho sempre ritenuto che l'unica maniera vera, autentica, completa di essere genitori (naturali o adottivi) sia quella che si sviluppa attraverso il matrimonio (civile o religioso che sia); e ho, altrettanto, sempre sostenuto che il matrimonio è solo quello che viene contratto tra un uomo e una donna. Con questo non voglio assolutamente dire che ci sia qualcosa di intrinsecamente sbagliato nelle relazioni omosessuali: trovo, al contrario, che esse debbano avere la medesima dignità morale e sociale delle relazioni eterosessuali. Dico che il matrimonio è un istituto, nato dalla cultura (pressochè universale) umana, che per sua stessa natura vede come contraenti un uomo e una donna: è come dire che il contratto di locazione necessita di un locatore e di un locatario, se manca uno dei due o se uno dei due soggetti è sostituito, sarà un contratto diverso ma non una locazione.
Aggiungo, per riavvininarmi al tema centrale che voglio portare all'attenzione, che sono convinto che in molte parti del mondo (probabilmente ciò vale anche per alcune situazioni che si verificano nel nostro paese) sarebbe meglio per una bambino avere un genitore solo ma amorevole piuttosto che nessuno oppure piuttosto che due genitori che non adempiono ai propri doveri. Dunque, in linea di principio, in alcune situazioni particolarmente urgenti e difficili, io stesso sarei d'accordo per l'adozione monogenitoriale. Ma, a parer mio, deve sempre essere preferibile l'adozione da parte di due genitori: perchè un bambino ha bisogno dell'amore di un papà e di una mamma, i quali sanno amare e donare al figlio cose totalmente diverse e tutte preziose per il completo sviluppo di una persona.
Detto ciò, ritengo importante pubblicare ciò che la Cassazione ha voluto affermare, lanciando un monito al legislatore affinchè prenda in considerazione la possibilità di consentire, nel concorso di particolari circostanze, l'adozione legittimante anche ai single. Tale invito è della prima sezione civile della Suprema corte che, con la
sentenza 3572/2011, pur negando efficacia in Italia a un provvedimento di adozione pronunciato negli Stati Uniti in favore di una donna sola, ha affermato che "il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante".
La Corte sembra riferirsi a questo: l'adozione deve svolgersi preferibilmente nell'ambito di una famiglia fondata sul matrimonio (non dimentichiamo ciò che afferma l'art. 29 della Costituzione) ma in alcuni casi particolari, di  necessità e urgenza non comune (aggiungo io), il legislatore dovrebbe consentire a una persona non sposata di prendersi cura di un bambino bisognoso. A mio parere quello che la Corte dice dovrebbe essere condiviso da tutte le persone che hanno a cuore gli interessi dei bambini disagiati italiani e del resto del mondo. Senza polemiche sterili e preconcetti fini a se stessi.

feb 14

DOPO LA SEPARAZIONE SOLO IL CONIUGE CHE RIMANE E’ OBBLIGATO A VERSARE IL CANONE DI LOCAZIONE

Posted on lunedì, febbraio 14, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

Dopo la separazione di fatto dei coniugi, il locatore può agire in giudizio per chiedere il pagamento dei canoni di affitto dell'abitazione non corrisposti solo al soggetto che continua ad abitare la casa, che rimane l'unico “conduttore”. Verso l'altro coniuge si crea una cessione definitiva del contratto di locazione.
E' la conclusione disposta dalla terza sezione civile della Corte di cassazione con
sentenza n. 1423 del 2011 specificando che in seguito alla separazione personale dei coniugi, per volontà di legge, nel contratto di locazione il coniuge che detiene l'immobile succede all'altro coniuge. Per cui il soggetto che continua ad abitare l'immobile assume tutti i diritti ma anche gli oneri relativi alla locazione.
 

feb 8

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

In Italia l'unione spirituale e patrimoniale tra un uomo e una donna può essere sancita attraverso l'istituto del matrimonio. In particolare, è lo Stato ad avere il ruolo di accertare la volontà di un uomo e una donna di contrarre matrimonio e a rendere effettiva l'unione.
Innanzitutto la legge dello Stato determina i requisiti necessari per celebrare un matrimonio (art. 84 e seguenti c.c.)e ne stabilisce il luogo e la forma di celebrazione (nella casa comunale e davanti all'ufficiale dello stato civile, art. 106 e seguenti c.c.; oltre ai casi di matrimonio religioso). Poi specifica i casi di nullità ed annullabilità del matrimonio (art. 117 e seguenti c.c.). Infine, sancisce i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 e seguenti c.c.): in particolare, l'obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, l'obbligo di collaborazione e di coabitazione, l'obbligo di mantenere ed istruire la prole.
Tutta questa compiuta disciplina non riguarda i casi, sempre più frequenti, di quelle persone che scelgono di condividere spiritualmente e materialmente la vita senza celebrare il matrimonio. La scelta di queste persone può essere pienamente libera e consapevole (ad esempio, quella che compiono coloro che vedono nel matrimonio una sorta di convenzione fine a se stessa e che non aggiunge nulla alla loro vita) o "obbligata" (ad esempio quella di coloro che vorrebbero contrarre matrimonio ma non possiedono i requisiti per farlo: si pensi ai molti casi di coppie dello stesso sesso).
Nei casi in cui il matrimonio sia impossibile o semplicemente nei casi in cui la coppia ritenga di non ricorrere ad esso, è tuttavia possibile stipulare un contratto di convivenza. Le persone sono infatti libere di concludere contratti atipici (cioe' non espressamente disciplinati dalla legge) in piena autonomia, purche' "siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322 del Codice civile).
Convivere significa anche accettare una situzione di fatto che non garantisce alcuna tutela in caso di cessazione del rapporto o nel caso in cui sia necessario distinguere chiaramente i ruoli e l'apporto di ciascun convivente alla vita comune: un contratto di convivenza consente di regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto, anche per il caso di rottura del legame.
E' possibile disciplinare contrattualmente tutti gli aspetti economici relativi alla vita quotidiana e a situazioni di straordinaria amministrazione, creare fondi comuni per la gestione della vita quotidiana, determinare diritti e doveri reciproci. E' possibile disciplinare contrattualmente il regime giuridico degli acquisti fatti durante la convivenza, tenendo presenti le norme che regolamentano la comunione ordinaria, prevedendo la contitolarita' dei beni e conferendo contrattualmente l'obbligo reciproco di trasferire all'altra persona quota del diritto acquistato.
E' possibile disciplinare con contratto anche i rapporti economici dopo la fine del rapporto, prevedendo ad esempio l'obbligo di pagamento di una penale da parte di uno dei due conviventi in favore dell'altro, in caso di cessazione del rapporto, disciplinando il regime che seguiranno i beni acquistati.

 

feb 8

IL RUOLO DELLA PSICOLOGIA NELL’AMBITO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: IL PARERE DELLA DOTTORESSA LUISA GATTO

Posted on martedì, febbraio 8, 2011 in diritto di famiglia, senza categoria, tutela del cittadino, varie

Negli ultimi tempi, quando una coppia va in crisi e comincia a parlare del suo malessere, si sente spesso consigliare dagli amici e dalle persone vicine di rivolgersi a uno psicologo (o a un terapeuta di coppia). In molti casi, lo stesso consiglio è dato anche dagli avvocati in cui le coppie, o un membro della coppia, si rivolgono per chiedere dei consigli legali data la situazione difficile del loro legame matrimoniale.
Quale aiuto può dare uno psicologo alla coppia in crisi?
 
In una fase molto iniziale, quando la coppia comincia a considerare che ci sono delle difficoltà così grandi che non si riescono ad affrontare da soli, l’incontro con lo psicologo può offrire uno spazio e un luogo dove parlare della crisi e analizzarla. In seguito, la coppia o la singola persona può prendere una decisione su come agire (separarsi, terapia personale o di coppia, ecc.) avendo avuto modo di vedere la situazione in cui si trova da differenti punti di vista.
 
In un periodo successivo, quando la decisione di separarsi è ormai stata presa, lo psicologo può fornire supporto emotivo a chi sente di aver subito questa decisione e ha bisogno di parlare con qualcuno del proprio dolore. Inoltre, nel caso siano presenti dei figli, lo psicologo può aiutare la coppia a trovare la modalità migliore per comunicare ai figli che cosa sta per succedere, a secondo della loro età e della particolare situazione in cui si trovano i genitori, così come può aiutare a concordare i modi di uscita da casa di uno dei partner per rendere meno difficile possibile questo passaggio ai figli.
 
Sempre nel caso della presenza di fili, lo psicologo può aiutare a pensare alla gestione dell’affido condiviso, mantenendo viva la coppia genitoriale dopo che la coppia matrimoniale si è separata. Questo non è un compito facile, in quanto richiede di conservare una dose importante di fiducia nelle capacità genitoriali dell’altro in un momento in cui invece lo si considera come una persona “malvagia” e che è capace di fare del male.
 
Spesso poi i genitori, in queste prime fasi della separazione e della gestione della nuova organizzazione familiare, hanno molti timori e ansie riguardo al benessere psicologico dei figli, sia attuale che futuro. Lo psicologo può, in questo caso, aiutare i genitori a leggere i comportamenti dei figli,  e cioè se siano normali reazioni alla situazione oppure segnali che vanno seguiti da vicino.
 
Lo psicologo inoltre può essere d’aiuto anche per quanto riguarda l’iter giudiziario della separazione. Infatti dal punto di vista emotivo il procedimento può risultare lungo e doloroso, quindi è importante trovare uno spazio dove poter portare il proprio dolore, senza che questo invada tutti gli spazi di casa e il tempo con i figli. Inoltre, in alcune situazioni, può essere necessario il ricorso a un consulente tecnico di parte (CTP) per alcuni aspetti come, ad esempio, l’affido dei minori, le modalità di frequentazione ed organizzazione, o la modificazione dell’affidamento stesso. Il ruolo del Consulente di Parte consiste nel preparare il cliente rispetto agli obiettivi della consulenza ufficiale, tenendo conto delle caratteristiche della stessa, e nell’aiutarlo ad affrontare una situazione psicologicamente stressante come quella del contesto valutativo tipico della consulenza d’ufficio.
Dott.ssa Luisa Gatto, Psicologa

gen 25

LA CORTE DI CASSAZIONE NUOVAMENTE SULL’ASSEGNO DI DIVORZIO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1612/2011 ha ribadito ancora una volta che il coniuge obbligato al mantenimento deve assicurare all'altro lo stesso tenore di vita avuto nel corso delle nozze. La conseguenza che ne deriva è che se la donna, casalinga, era abituata a un elevato tenore di vita e indossava sempre abiti fimati e gioielli, l'uomo, dopo il divorzio, è tenuto a versare un assegno mensile di importo considerevole in modo da consentirle di proseguire nell'acquisto di questi beni.