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feb 20

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE A CAUSA DELL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

Posted on lunedì, febbraio 20, 2012 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2059 del 14 febbraio 2012 ha stabilito che l’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito. In particolare la Cassazione ha affermato che “il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 cpv c.c.”.

L’unico caso in cui è ammissibile l’abbandono del tetto coniugale, come previsto dalla legge 171/1975 che ha integrato l’articolo 146 del Cc, è quello in cui sia stata proposta domanda di separazione.

gen 17

DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO:E’ SEMPRE NECESSARIA L’ASSISTENZA DELL’AVVOCATO

Posted on martedì, gennaio 17, 2012 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze

La Corte di Cassazione con la sentenza  7 dicembre 2011, n. 26365 ha affermato come per la regolarità dell’istanza di divorzio, anche quando essa sia presentata in via congiunta dalle parti, sia sempre necessaria la presenza dell’avvocato.

E’ stata respinta, quindi, la tesi in base alla quale la difesa di un legale non sarebbe necessaria in quanto la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio darebbe origine ad un procedimento camerale di volontaria giurisdizione.

La Suprema Corte afferma che “il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento came­rale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l’applicazione della regola della necessità della dife­sa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenzio­si regolati secondo il rito ordinario. Nel caso dello scioglimento o cessazione degli ef­fetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispo­ne è evidente, trattandosi di provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sen­tenza destinata a passare in giudicato”.

A differenza di quanto avviene nel procedimento per separazione consensuale in cui l’effetto viene prodotto dalla volontà delle parti, nella ipotesi di divorzio è il tribunale che, in seguito alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, prende la decisione in merito.

E’, quindi, nulla, per la Suprema Corte, la sentenza di divorzio nel caso in cui la domanda di divorzio venga sottoscritta solamente dalle parti personalmente.

gen 3

I GENITORI CHE INTENDONO ADOTTARE UN MINORE NON DEVONO AVERE PRECLUSIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DEL MINORE STRANIERO

Posted on martedì, gennaio 3, 2012 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze

La Cassazione, con sentenza n. 29424 depositata il 28 dicembre 2011, ha rigettato il ricorso avanzato da una coppia di coniugi avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna aveva confermato il provvedimento di rigetto della domanda di idoneità all’adozione internazionale dai medesimi proposta in considerazione delle preclusioni manifestate dai due sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero da adottare.

La Corte di appello aveva fondato la sua decisione sulle preclusioni, manifestate dai coniugi ed emerse dal verbale della loro audizione davanti al tribunale per i minorenni, sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore. Aveva ritenuto in particolare che tali preclusioni denotassero un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.

ott 19

IN CASO DI SINISTRO MORTALE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO ANCHE AL CONVIVENTE MORE UXORIO DI UGUAL SESSO

Con la sentenza 12 settembre 2011, n. 9965 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento mortale, anche al convivente more uxorio di ugual sesso.
Nel caso di specie il giudice di Milano ha condannato ad un anno e tre mesi di reclusione  un automobilista colpevole  di aver provocato la morte di una persona in un incidente stradale. Inoltre, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno – sia patrimoniale che morale – sia all’anziana madre sia al convivente dell’uomo. Con riguardo alla posizione di quest’ultimo, si legge nel testo della sentenza che nel dibattimento è stata evidenziata la stabile  relazione affettiva e di convivenza da quasi quindici anni con la vittima, con cui vi erano anche documentati intensi rapporti professionali.
Il Tribunale di Milano afferma che "ciascuna unione effettiva stabile e duratura crea una condizione di vita in cui l’individuo sceglie di crescere come persona e che la sua interruzione provocata da un fatto-reato provoca una sofferenza pari a  quella che si verificherebbe in una coppia formata da persona di sesso diverso". Non si tratta, dunque, di riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti da un matrimonio civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, analoga alla situazione del convivente della donna che perde un figlio con lui convivente da tempo.


 

ott 11

LA CASSAZIONE CONDANNA IL GENITORE IPERPROTETTIVO NEI CONFRONTI DEL BAMBINO

Posted on martedì, ottobre 11, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 settembre-10 ottobre 2011 n.36503 , ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola.
A dire il vero il caso presenta i caratteri dell'eccezionalità, dato che il comportamento tenuto dal nonno e dalla madre aveva avuto l'effetto di danneggiare il bambino a tal punto che era arrivato ad avere disturbi deambulatori.
In ogni caso, la Suprema Corte è giunta ad affermare un principio generale secondo il quale l'eccesso di protezione, che abbia come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale, fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia.
La Cassazione ha affermato che tale ingiustificato "eccesso di accudienza",  conduce a ritenere configurato il suddetto reato, realizzato tramite condotte in grado di  ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla. 

 

set 26

QUANDO E’ IL FIGLIO A RIFIUTARE L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

Posted on lunedì, settembre 26, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18867 del 15 settembre 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli articoli 155, 155 bis e 155 sexies del Codice civile, avevano disposto l'affidamento esclusivo di una figlia in favore del padre, ritenendo che fosse contrario all’interesse superiore della stessa l'eventuale affidamento congiunto ad entrambi i genitori. Ciò che suscita particolare interesse è che la Corte ha posto a fondamento di tale decisione il fatto che la ragazzina, in sede di audizione, si fosse categoricamente opposta ad avere rapporti con la madre.
Dunque, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo il quale in sede di separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli non vada disposto quando questi ultimi, nel corso della loro audizione, si oppongano categoricamente ad avere rapporti con uno dei genitori. 

Dunque, La .

  ha confermato

set 16

SECONDO LA CASSAZIONE IL TRADIMENTO E’ UN ILLECITO DA RISARCIRE

Posted on venerdì, settembre 16, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 , ha stabilito che il tradimento del coniuge può non solo costituire causa di separazione o di divorzio, ma anche, ove ne sussistano tutti i presupposti, integrare gli estremi di un illecito civile. Infatti, per la Corte, anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, cosicchè la loro lesione da parte di un altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile".
E, si badi bene, l'azione di risarcimento per il danno subito dal coniuge tradito è assolutamente autonoma ed indipendente rispetto alla richiesta di addebito della separazione (alla quale il coniuge tradito può rinunciare senza per tale motivo perdere il diritto al risarcimento del danno subito): il diritto al risarcimento, infatti, trova fondamento nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
. ..La Suprema Corte ha, così, accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento dalla stessa avanzata relativamente al danno subito in conseguenza del fatto che il marito aveva violato i doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, l'obbligo della fedeltà.
 Dunque, l'infedeltà che abbia leso la dignita' e l'onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento danni. Ed in forza di tale orientamento vengono condannate le infedelta' coniugali consumate in modo plateale e che hanno leso la dignita' e l'onore di chi le subisce.

set 5

LA CASSAZIONE BOCCIA L’AFFIDO CONDIVISO QUANDO I GENITORI SONO TROPPO LITIGIOSI

Posted on lunedì, settembre 5, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17191/2011, rigettando la richiesta di un padre separato che chiedeva di vedere sua figlia come lo faceva la sua ex moglie, ha stabilito che l'affido condiviso "oltre a un accordo sugli obiettivi educativi, richiede una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli". Secondo i giudici di legittimità infatti, l'affido condiviso deve essere sostenuto dal rispetto per evitare che il minore crei in suo danno "un rapporto relazionale di tipo scisso". 
E, dunque, secondo la decisione della Suprema Corte, se durante la separazione i genitori si fanno la guerra continuamente, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli.

 

lug 6

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE

Posted on mercoledì, luglio 6, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14553 del 4 luglio 2011 ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano assegnato alla moglie la casa utilizzata dai coniugi durante le vacanze.
Infatti, perché una casa possa essere assegnata in sede di separazione quale abitazione familiare è necessario che si tratti dello stesso luogo in cui si svolgeva la vita della famiglia quando la stessa era unita.
L'assegnazione risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, ed è consentita, pertanto, solo con riferimento all'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza”, dovendosi, per contro, ritenere che ne vada escluso ogni altro bene di cui i coniugi avessero la disponibilità.

giu 21

IL GENITORE AFFIDATARIO DEL FIGLIO MAGGIORENNE E’ LEGITTIMATO IURE PROPRIO A DOMANDARE ALL’ALTRO IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO

Posted on martedì, giugno 21, 2011 in diritto di famiglia, diritto per tutti, sentenze, senza categoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13184 del 16 giugno 2011, ha affermato che la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione (quella della madre e quella del figlio) è concorrente con l'altra.
L'obbligato al mantenimento è, comunque, tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, di cui sia affidataria la ex coniuge, finché non ottenga una modifica della sentenza di divorzio che accerti l'autosufficienza della prole.