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nov 29

ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE

Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua a, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato "iure proprio" (ossia in virtù di un autonomo diritto proprio del genitore affidatario) ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.
Con la maggiore età il diritto al percepimento dell'assegno di mantenimento del figlio (statuito con il provvedimento che dichiara la separazione o il divorzio) sale, dunque, in capo a due soggetti e non più a uno solo: il genitore affidatario in quanto convivente e il figlio maggiorenne stesso.
Vediamo le ragioni di tale solidarietà attiva
Si veda la norma di cui all'art. 155 quinques c.c.: essa dispone che "il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamenti il pagamento di un assegno periodico; tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".
Dunque, è chiaro che il figlio maggiorenne ha un diritto autonomo di percepire un assegno di mantenimento e, per tale ragione, potrebbe azionarlo direttamente nei confronti del genitore inadempiente.
Tuttavia, qualora la separazione sia intervenuta in un periodo antecedente alla maggiore età del figlio e sia stato stabilito in favore del genitore affidatario un assegno di mantenimento versato dall'altro genitore, il genitore convivente conserva il diritto di continuare a percepire l'assegno versato in favore del figlio.
La stessa Corte di Cassazione ha più volte spiegato che il genitore affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere "iure proprio" (e non già "capite filiorum") il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi.
La legittimazione del genitore concorre, peraltro, con quella del figlio, la quale trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento ed i rapporti tra le due legittimazioni si risolvono in base ai principi della solidarietà attiva, applicabili in via analogica.

Commenti

  1. anonimo scrive:

    domanda:

    se il figlio è divenuto maggiorenne e vive da solo per studio (non autosufficiente), l'assegno di mantenimento per il figlio lo posso "girare" direttamente a lui? o devo chiedere una modifica delle condizioni della separazione?

  2. diegocolangelo scrive:

    Il titolare del diritto è il figlio divenuto maggiorenne perciò è perfettamente legittimo intestare l'assegno direttamente a lui.

  3. anonimo scrive:

    buonasera,desidererei sapere se per il figlio (28/07/1991)appena diplomato ed a me assegnato al momento della separazione avvenuta nel 1996,e come ultimamente accade nella stagione estiva vive per lo più a  casa del padre,per una questine esclusivamente di comodo in quanto il padre vive più vicino al mare di quanto non lo sia la casa nella quale viviamo tutto il resto dell'anno,lo stesso (il padre)ha la possibilità di sospendere la fruizione dell'assegno di mantenimento del figlio in più senza alcuna comunicazione..grazie

  4. anonimo scrive:

    Buongiorno, vorrei porle un quesito circa l'assegno di mantenimento. Sinora l'ho ricevuto da mio papà in quanto non economicamente indipendente (sebbene maggiorenne). A breve comincerò un dottorato di ricerca all'università. Poiché sono risultato borsista (guadagnerò circa 1000 euro al mese per la durata di tre anni del corso) mio papà mi ha già annunciato la sua volontà di sospendere il mantenimento. Io gli ho detto di rivolgersi ad un avvocato e di chiedere la revisione formale al giudice. Lui mi ha risposto che vuole evitare inutili spese processuali e che sarebbe più semplice se io firmassi una dichiarazione dove si attesta che non voglio più ricevere il suo assegno.
    Ora le chiedo: qual è la procedura corretta? Cosa mi consiglia di fare? La ringrazio in anticipo e la saluto con cordialità.

  5. anonimo scrive:

    domanda:

    mia figlia, studentessa universitaria che non lavora, vorrebbe trasferirsi da casa nostra in cui attualmente risiede in un appartamento di nostra proprietà per poter studiare più tranquillamente.
    Io e mia moglie percepiamo uno stipendio totale di circa 2500 euro mensili. Quanto dovremmo corrispondere a nostra figlia per il suo mantenimento secondo la legge? Se riteniamo inutile e dispendioso questo trasferimento, potremmo rifiutarci di pagare tale somma e lasciare che nostra figlia continui a essere una pendolare? 

    grazie in anticipo per la risposta

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