ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE A CAUSA DELL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2059 del 14 febbraio 2012 ha stabilito che l’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito. In particolare la Cassazione ha affermato che “il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 cpv c.c.”.
L’unico caso in cui è ammissibile l’abbandono del tetto coniugale, come previsto dalla legge 171/1975 che ha integrato l’articolo 146 del Cc, è quello in cui sia stata proposta domanda di separazione.
QUANDO IL DATORE DI LAVORO COMMETTE IL REATO DI ESTORSIONE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4290 dell’1 febbraio 2012 ha ribadito che “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata del licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi“.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte, i lavoratori erano stati assunti venendo costretti ad accettare condizioni di pagamento inferiori rispetto a quelle contrattuali, sebbene formalmente tutto risultasse in regola: infatti, la retribuzione, formalmente corrispondente a quella dei contratti collettivi, veniva corrisposta mediante assegno ma i lavoratori dovevano restituire in contanti la “differenza” al datore di lavoro; ed ai lavoratori che rifiutavano tali condizioni veniva minacciato il licenziamento.
ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE SE L’AZIENDA LO SOSTITUISCE CON UN LAVORATORE A PROGETTO
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012 ha ritenuto “illegittimo il licenziamento di un lavoratore quando l’azienda, a fronte di una seppur non ingente diminuzione dei servizi gestiti in appalto, affida il servizio prima svolto dal lavoratore licenziato ad un collaboratore a progetto già in forze presso la medesima impresa al fine di effettuare un evidente risparmio sui costi“. La sola necessità di ridurre i costi, infatti, non giustifica il recesso se questo viene “mascherato” con insussistenti ragioni attinenti alla riorganizzazione dell’attività.
LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 27
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 27: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte“.
Il principio di “personalità della responsabilità penale” rappresenta il principio fondamentale per l’imputazione soggettiva del fatto illecito: affermando che “la responsabilità penale è personale“, l’articolo 27 della Costituzione, di fatto, rende inammissibile qualsiasi forma di responsabilità per fatto altrui; il soggetto sottoponibile a pena non può essere che l’autore del fatto illecito. Tale principio svolge una funzione di garanzia: quella di impedire che taluno posa essere sottoposto a sanzioni penali in conseguenza di eventi non riconducibili alla sua sfera di azione e di potenziale controllo personale. Il principio di “personalità della responsabilità penale” esige, dunque, quale presupposto della responsabilità, la “colpevolezza soggettiva“; quest’ultima si manifesta in due forme: dolo (sussistente quando la persona che ha commesso l’azione o l’omissione, prevista dalla legge come reato, ha voluto l’evento dannoso o pericoloso) o colpa (sussistente quando l’evento dannoso o pericoloso non è voluto dall’agente ma si verifica a causa della sua negligenza o imperizia o imprudenza).
L’articolo 27 della Costituzione pone anche il principio di “presunzione d’innocenza” laddove afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva“. Da ciò discende che, in pendenza del processo, l’imputato ha diritto di essere trattato alla stregua di qualsiasi altra persona, senza alcun pregiudizio di colpevolezza che possa socialmente o moralmente sminuirlo nei confronti degli altri cittadini, sino al momento in cui non intervenga una condanna definitiva a sancire la sua responsabilità come autore di un illecito penale. Inoltre, la “presunzione di non colpevolezza” comporta l’onere della prova sia a carico dell’accusatore, nel senso che non è l’imputato a dover provare la propria innocenza ma è l’antagonista a doverne provare la colpevolezza.
Qualora l’imputato venga riconosciuto colpevole del reato ascrittogli ”la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato“: con tale affermazione la Costituzione introduce il principio della “tendenza rieducativa della pena“. Rieducare il condannato significa riattivare il rispetto dei valori fondamentali della vita sociale; la rieducazione non può essere intesa se non come sinonimo di “recupero sociale“, di “reinserimento sociale“, di “risocializzazione“. La Costituzione ha, così, voluto espressamente bandire ogni trattamento disumano e crudele che non sia inscindibilmente connesso alla restrizione della libertà personale. E come corollario del principio di umanizzazione, nello stesso art. 27 della Costituzione è espressamente escluso il ricorso alla pena di morte.
DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO:E’ SEMPRE NECESSARIA L’ASSISTENZA DELL’AVVOCATO
La Corte di Cassazione con la sentenza 7 dicembre 2011, n. 26365 ha affermato come per la regolarità dell’istanza di divorzio, anche quando essa sia presentata in via congiunta dalle parti, sia sempre necessaria la presenza dell’avvocato.
E’ stata respinta, quindi, la tesi in base alla quale la difesa di un legale non sarebbe necessaria in quanto la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio darebbe origine ad un procedimento camerale di volontaria giurisdizione.
La Suprema Corte afferma che “il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento camerale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l’applicazione della regola della necessità della difesa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenziosi regolati secondo il rito ordinario. Nel caso dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispone è evidente, trattandosi di provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sentenza destinata a passare in giudicato”.
A differenza di quanto avviene nel procedimento per separazione consensuale in cui l’effetto viene prodotto dalla volontà delle parti, nella ipotesi di divorzio è il tribunale che, in seguito alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, prende la decisione in merito.
E’, quindi, nulla, per la Suprema Corte, la sentenza di divorzio nel caso in cui la domanda di divorzio venga sottoscritta solamente dalle parti personalmente.
I GENITORI CHE INTENDONO ADOTTARE UN MINORE NON DEVONO AVERE PRECLUSIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DEL MINORE STRANIERO
La Cassazione, con sentenza n. 29424 depositata il 28 dicembre 2011, ha rigettato il ricorso avanzato da una coppia di coniugi avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna aveva confermato il provvedimento di rigetto della domanda di idoneità all’adozione internazionale dai medesimi proposta in considerazione delle preclusioni manifestate dai due sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero da adottare.
La Corte di appello aveva fondato la sua decisione sulle preclusioni, manifestate dai coniugi ed emerse dal verbale della loro audizione davanti al tribunale per i minorenni, sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore. Aveva ritenuto in particolare che tali preclusioni denotassero un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.
IL MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE NON LEGITTIMA LO SFRATTO
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di sfratto per morosità: la Suprema Corte con la sentenza 13 dicembre 2011 n. 26709 ha stabilito che il locatore non può ottenere lo sfratto per morosità se il conduttore non ha pagato uno solo dei canoni previsti. L’inadempimento, secondo la Cassazione, non è così grave da giustificare la risoluzione del contratto.
Per aversi grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del rapporto, la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, ma va attuata avendo presente “non solo la scadenza dei canoni, non il loro importo, ma anche il comportamento della parte inadempiente“.
LA CASSAZIONE CONDANNA L’OSPEDALE A RISARCIRE LA MADRE DI UN NEONATO PORTATORE DI HANDICAP PER LA MANCANZA DI ADEGUATA INFORMAZIONE SANITARIA
La Corte di cassazione con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25559 ha stabilito che l’ospedale è responsabile del danno arrecato ai genitori di un neonato portatore di handicap, se la madre non è stata adeguatamente informata sulla reale condizione del feto e non è stata messa in condizione di procedere con l’aborto terapeutico.
Il caso vedeva un uomo ed una donna diventare inaspettatamente genitori di un bambino affetto da sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti presso la clinica universitaria non fosse emerso nessun elemento rilevatore di una simile condizione del feto. Secondo la coppia, l’ospedale non aveva adeguatamente informato la gestante della tendenziale inaffidabilità dell’esame al quale era stata sottoposta e della conseguente necessità di procedere ad un ulteriore accertamento, da eseguirsi entro la ventiquattresima settimana, in modo da permetterle di esercitare la libertà di scelta dell’aborto terapeutico.
Secondo la Suprema Corte il fatto controverso attiene alla lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico e questa scelta le è stata preclusa dallo esito incerto dello esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione.
LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 26
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 26: "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici". "
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). La Costituzione stabilisce che l'estradizione verso uno Stato straniero del cittadino italiano possa avvenire "solo ove sia espressamente previsto da convenzioni internazionali". Non solo. Ovviamente, l'estradizione non può essere ammessa qualora il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non sia previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
Inoltre, la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente.
L'articolo 26 della Costituzione vieta, in ogni caso, che si possa dar corso ad una estradizione nei confronti di un cittadino o di uno straniero quando questa sia domandata per reati politici. La nostra Costituzione, dunque, appronta una difesa ferrea per chiunque venga considerato un perseguitato politico e si sia rifugiato nel nostro paese. La finalità di questa norma è quella di difendere in Italia e nel mondo la libertà di espressione politica.
L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera La
ECCESSO DI VELOCITA’ SULLE STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: NIENTE AUTOVELOX MA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23882/2011 ha condannato l’uso indiscriminato degli autovelox sulle strade “minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata. La Suprema Corte ha ricordato che la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”. La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo.
Infatti, il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell'Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti – finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto.



